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Ordinanza — n. 49208/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on appeal agreement grounds, ruling only specific intent and consent issues are admissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49208/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Jandoubi Sofien inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a review of the sentencing determination, but the court held that only grievances regarding the formation of will, prosecutor consent, and divergent content are admissible in such appeals. Consequently, complaints about waived reasons, lack of assessment of release conditions, or defects in penalty determination were rejected as outside the scope of the appeal agreement.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: In appeals regarding settlement agreements, only grievances concerning the formation of will, prosecutor consent, and divergent content are admissible, while complaints about waived reasons, release conditions, or penalty determination defects are inadmissible.

Parole chiave

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appeal agreement admissibility Cassazione procedural limits sentencing review scope prosecutor consent requirement waived reasons inadmissibility revoca della sospensione condizionale abbandono del procedimento penale allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Jandoubi Sofien (cui 03VW015), nato in Tunisia il 18/10/1986 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova il 09/02/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSDIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.

2. In tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che, come nel caso di specie, non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.

Né sotto altro profilo è stato dedotto alcunchè sulle ragioni che avrebbero dovuto indurre la Corte a sostituire la pena detentiva.h 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 settembre 2023.