Ordinanza — n. 49207/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da 1.Mrabti Kais, nato in Tunisia 1'01/11/1986 2.Mrabti Nabil, nato in Tunisia il 22/10/1984 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova il 09/02/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSDIDEFtATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49207/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che, come nel caso di specie, non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.Né sotto altro profilo è stato dedotto alcunchè sulle ragioni che avrebbero dovuto indurre la Corte a sostituire la pena detentiva.
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a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da 1.Mrabti Kais, nato in Tunisia 1'01/11/1986 2.Mrabti Nabil, nato in Tunisia il 22/10/1984 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova il 09/02/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSDIDEFtATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili.
2. In tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che, come nel caso di specie, non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.Né sotto altro profilo è stato dedotto alcunchè sulle ragioni che avrebbero dovuto indurre la Corte a sostituire la pena detentiva.
3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 settembre 2023.