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Ordinanza — n. 48837/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to prior settlement limiting second-instance jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48837/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible via simplified procedure because the appellant had previously settled the case at the appellate level. The material facts show the appellant agreed to a settlement regarding liability and guilt, which the court ruled precludes further litigation on these issues. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 364, c. 1, n. 2 c.p.p.: A settlement reached at the second instance regarding liability and guilt limits the cognizance of the second-instance judge and produces preclusive effects on the entire proceedings, including the Court of Cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal settlement preclusion second instance jurisdiction simplified procedure court costs and fine motivi di cassazione diritto di ottenere una decisione controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.
Art. 364, c. 1, n. 2 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Mhamdi Mohamed Lassad, nato in Tunisia il 05.05.1983 avverso la sentenza del 17/03/2023 emessa dalla Corte di appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefania Riccio OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con n il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend