Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 48759/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to lawyer withdrawal, ordering fines and costs under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48759/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible following the lawyers' formal withdrawal on September 22, 2023. Although the withdrawal was validly executed via special power of attorney, the court ruled that the appellant remains liable for procedural costs and a fine to the penalty fund. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the associated expenses.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A withdrawal of appeal by counsel renders the appeal inadmissible, triggering liability for procedural costs and a fine regardless of the specific cause of inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal withdrawal inadmissibility of appeal procedural costs liability penalty fund fine special power of attorney motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
trasmessa in data 22 settembre 2023 alla Cancelleria, deve ritenersi validamente emessa; ritenuto che la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen., e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche alla corresponsione di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen., e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche alla corresponsione di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373
pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né vi sono elementi da cui desumere una completa mancanza d'interesse per causa sopravvenuta e non imputabile al ricorrente (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Deambrogio Franco, nato a Pontestura il 26/04/1949 avverso la sentenza del 8/03/2023 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso. IN FATTO ED IN DIRITTO Rilevato che con atto del 22 settembre 202:3 gli avvocati Stefano Goldstein e Riccardo Gussoni, difensori di Franco Deambrogio, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso proposto; ritenuto che la rinuncia in quanto sottoscritta dai difensori muniti di procura speciale, allegata alla comunicazione via P.E.C. trasmessa in data 22 settembre 2023 alla Cancelleria, deve ritenersi validamente emessa; ritenuto che la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. d), cod. proc. pen., e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche alla corresponsione di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né vi sono elementi da cui desumere una completa mancanza d'interesse per causa sopravvenuta e non imputabile al ricorrente (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373);

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 31 ottobre 2023 Il C. liere estensore fi 11reide