Italian court dismisses appeal due to lawyer withdrawal, ordering fines and costs under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible following the lawyers' formal withdrawal on September 22, 2023. Although the withdrawal was validly executed via special power of attorney, the court ruled that the appellant remains liable for procedural costs and a fine to the penalty fund. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the associated expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A withdrawal of appeal by counsel renders the appeal inadmissible, triggering liability for procedural costs and a fine regardless of the specific cause of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Deambrogio Franco, nato a Pontestura il 26/04/1949 avverso la sentenza del 8/03/2023 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso. IN FATTO ED IN DIRITTO Rilevato che con atto del 22 settembre 202:3 gli avvocati Stefano Goldstein e Riccardo Gussoni, difensori di Franco Deambrogio, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso proposto; ritenuto che la rinuncia in quanto sottoscritta dai difensori muniti di procura speciale, allegata alla comunicazione via P.E.C. trasmessa in data 22 settembre 2023 alla Cancelleria, deve ritenersi validamente emessa; ritenuto che la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. d), cod. proc. pen., e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche alla corresponsione di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né vi sono elementi da cui desumere una completa mancanza d'interesse per causa sopravvenuta e non imputabile al ricorrente (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373);
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 31 ottobre 2023 Il C. liere estensore fi 11reide