Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 48755/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against dismissal is inadmissible as it challenges merits, not procedural defects, under new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48755/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged the substantive merits of the dismissal rather than a procedural defect. Stefania De Paolis argued that the investigating judge erred in evaluating the value of seized goods and the relevance of supplementary investigations. The Court ruled that the new procedural law limits appeals to formal contradictions, excluding challenges to the judge's substantive assessment of the crime's existence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 410-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: A cassation appeal against a dismissal order is inadmissible if it contests the substantive evaluation of the crime's existence, as such appeals are now exclusively reserved for formal procedural violations under the new law.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility dismissal order merits investigating judge powers procedural law reform supplementary investigations relevance istruzione penale per appropriazione indebita indagine per furto accertamento insufficiente dei fatti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 410-bis cod. proc. pen.
103 è stata attribuita alla competenza del Tribunale in composizione monocratica la decisione sui reclami proposti contro il decreto di archiviazione emesso ai sensi dell'art. 410, comma 2, cod.proc.pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Law 23 giugno 2017, n. 103
art. 328 cod. pen
Con il provvedimento in epigrafe, il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico di ignoti per il reato di cui all'art. 328 cod.
art. 410-bis cod.proc.pen
nel caso di omessa o erronea pronuncia circa l'inammissibilità dell'opposizione, introducendo il nuovo art. 410-bis cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371
sulla infondatezza della notizia di reato in relazione alla configurabilità del reato prospettato ovvero di altro reato (fra le tante, vedi Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da De Paolis Stefania, nata a Gelatina il 16/01/1973, persona offesa nel procedimento a carico di ignoti avverso l'ordinanza di archiviazione del 01/02/2022 del GIP presso il Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico di ignoti per il reato di cui all'art. 328 cod. pen., rigettando l'opposizione proposta dalla persona offesa Stefania De Paolis sulla base della mancanza di rilevanza penale dei fatti riportati nella denuncia e della inidoneità delle investigazioni suppletive richieste a modificare la valutazione espressa in punto di irrilevanza del fatto, non essendovi elementi per ritenere che la valutazione del valore commerciale dei beni pignorati fosse finalizzata ad arrecare un danno ingiusto alla proprietaria degli stessi.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, Stefania De Paolis ha proposto ricorso, per i motivi di seguito sinteticamente riportati. 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione avendo il G.I.P. operato delle valutazioni errate rispetto alla tesi della denunciante secondo cui il CTU nominato dal Tribunale civile avrebbe falsamente attestato la divisibilità del bene staggito operandone il frazionamento. CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso un provvedimento contro il quale non è consentito il ricorso per cassazione, né essendo suscettibile di conversione in altro mezzo di impugnazione.

Si deve ricordare che con la riforma della legge 23 giugno 2017, n. 103 è stata attribuita alla competenza del Tribunale in composizione monocratica la decisione sui reclami proposti contro il decreto di archiviazione emesso ai sensi dell'art. 410, comma 2, cod.proc.pen. nel caso di omessa o erronea pronuncia circa l'inammissibilità dell'opposizione, introducendo il nuovo art. 410-bis cod.proc.pen. che disciplina il predetto nuovo mezzo di impugnazione, sostituendo il ricorso per cassazione avverso dette violazioni procedurali, che deve ritenersi invece ancora ammissibile ma soltanto per le archiviazioni disposte prima della sua entrata in vigore (3 agosto 2017).

Tale mezzo di impugnazione previsto dall'art. 410-bis cod.proc.pen., tuttavia, garantisce solo il rispetto del contraddittorio formale rispetto all'oggetto dell'investigazione suppletiva richiesta, qualora omesso, e non anche la impugnazione nel merito delle valutazioni operate dal G.i.p. sulla infondatezza della notizia di reato in relazione alla configurabilità del reato prospettato ovvero di altro reato (fra le tante, vedi Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371). Se il reato, per come il fatto è stato descritto nella denuncia, viene ritenuto insussistente, il giudizio sulla inutilità delle indagini non può essere censurato attraverso una rivalutazione nel merito dell'accusa non consentita alla persona offesa perché diretta a contraddire la decisione del giudice delle indagini preliminari sulla configurabilità o meno del reato prospettato ovvero di altro reato.

Pertanto, poiché nel caso di specie le censure non investono la regolarità del contraddittorio formale ma le valutazioni di merito dell'ordinanza di archiviazione, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, non essendovi spazio per disporre la conversione nel reclamo ex art. 410-bis cod.proc.pen., e non sussistendo alcuna abnormità del provvedimento impugnato, perché coerente con il sistema processuale e, peraltro, pienamente legittimo, avendo il G.i.p. deciso nel rispetto del contraddittorio dopo aver fissato l'udienza e ritenuto palesemente infondata la notizia di reato e manifestamente non pertinenti le investigazioni suppletive richieste.

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 3