Sentenza — n. 48748/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 10/02/2023 la Corte di appello di Torino, in riforma di quella del Tribunale di Novara in data 13/04/2022, ha prosciolto Giuseppe Cortese dai reati di calunnia e diffamazione, in quanto estinti per intervenuta prescrizione, peraltro con conferma delle statuizioni civili.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 48748/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall'art. 5- duodecíes, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P.G. presso la Corte di appello di Torino nei confronti di Cortese Giuseppe, nato il 13/01/1957 a Vigevano avverso la sentenza in data 10/02/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria di conclusioni inviata dal difensore dell'imputato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10/02/2023 la Corte di appello di Torino, in riforma di quella del Tribunale di Novara in data 13/04/2022, ha prosciolto Giuseppe Cortese dai reati di calunnia e diffamazione, in quanto estinti per intervenuta prescrizione, peraltro con conferma delle statuizioni civili.
2. Ha presentato ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino. Con l'unico motivo denuncia violazione di legge, in quanto la Corte, nel computare il termine di prescrizione, non aveva considerato la recidiva, che il primo giudice aveva ritenuto correttamente contestata, pur avendone escluso gli effetti sanzionatori.
3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso.
4. Ha inviato le conclusioni il difensore dell'imputato.
5. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall'art. 5- duodecíes, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.
2. Il primo Giudice aveva espressamente escluso, in ragione della risalenza dei precedenti, gli effetti sanzionatori connessi alla recidiva, pur ritenuta correttamente contestata, ed aveva poi determinato la pena, riducendola per le attenuanti generiche in assenza di un giudizio di comparazione, che, altrimenti, non avrebbe potuto condurre alla prevalenza delle attenuanti, venendo semmai in rilievo la recidiva reiterata. Alla resa dei conti la recidiva non era stata applicata e dunque della stessa non avrebbe potuto tenersi conto a nessun effetto, secondo quanto affermato da un consolidato orientamento giurisprudenziale (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247839; più di recente, Sez. LI, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in cui si è segnalato che la recidiva influisce sul computo del termine di prescrizione anche nel caso di giudizio di comparazione con attenuanti, eventualmente ritenute equivalenti o addirittura prevalenti, ma non anche nel caso di disapplicazione della stessa).
3. Su tali basi deve ritenersi che la Corte territoriale abbia correttamente proceduto al computo del termine di prescrizione, senza che potesse su di esso influire l'originaria contestazione della recidiva„ Di qui l'inammissibilità del ricorso. P. Q. M. Dichiara inammissibile