Italian Supreme Court dismisses appeal against European arrest warrant delivery due to lack of evidence for Italian residence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's order to deliver the Croatian national to Croatian authorities. The appellant argued that the appeal court failed to verify his stable residence in Italy and ignored the lack of incriminating evidence in the European arrest warrant. The court rejected these claims because the appellant provided no evidence of residence, and the lower court correctly assessed his ties to Croatia and the sufficiency of the warrant's details.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, Art. 7, Art. 19, Art. 22 of Law n. 69/2005; In appeals against European arrest warrant delivery, the absence of allegations regarding stable residence in the issuing state precludes a finding of residence, and the removal of specific evidentiary requirements from the statute does not permit a refusal of delivery based on missing incriminating evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Radulovic Bruno, nato a Milano il 25/05/1975 avverso la sentenza del 31/10/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. Carola Gugliotta in sostituzione dell'avv. Antonio Gugliotta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha disposto la consegna del cittadino croato Bruno Radulovic alla Autorità Giudiziaria della Croazia a seguito di mandato di arresto europeo processuale emesso nei confronti del predetto dal Tribunale regionale di Slavonsky Brod in relazione al delitto di truffa previsto dall'art. 236, paragrafo 1, del codice criminale croato, commesso in danno di una società di noleggio di autoveic:oli tra il marzo ed il luglio del 2022.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del consegnando deducendo con atto di ricorso: 2.1. Con il primo motivo inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 6 e 7 della legge n. 69/2005 in relazione alle disposizioni del preambolo dell'accordo quadro 2002/299 GAI e dell'art. 111 Cost. La sentenza ha omesso di considerare la dedotta mancata trasmissione degli atti fondanti l'accusa e sulla violazione dell'art. 7 I. n. 69/2005 in relazione alla mancanza di elementi per la comprensione della vicenda storica e della sua conseguente riconducibilità ad un reato, rimanendo l'obbligo di verificare la sussistenza della doppia punibilità.
Nella specie mancano i dati fattuali per valutare tale requisito emergendo piuttosto trattarsi di un mero inadempimento contrattuale. 2.2. Con il secondo motivo violazione degli artt. 2 e 19, connma 2, I. n.69/2005 in relazione alla omessa disposizione di rinvio del consegnando in Italia dopo la celebrazione del processo a suo carico, trattandosi di soggetto stabilmente radicato in Italia. La sentenza non ha fatto alcun riferimento alle informazioni indicative del radicamento. Inoltre, non risulta acquisita alcuna informazione complementare presso lo Stato emittente per verificare le condizioni "individualizzate" circa il trattamento penale al quale il consegnando sarà sottoposto.
3. E' pervenuta memoria del Procuratore generale a sostegno della inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è manifestamente infondato oltre che proposto per ragioni non consentite. E' stato affermato che in tema di mandato di arresto europeo, l'eliminazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell'art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118) e, ancora, che l'intervenuta abrogazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dei commi 3, 4, 5, 6 dell'art. 6 della legge n. 69 del 2005, preclude la possibilità di ritenere legittimo motivo di rifiuto alla consegna la mancata allegazione della documentazione indicata nei richiamati commi (Sez. 6, n. 35462 del 23/09/2021, M., Rv.282253).
Cosicché manifestamente infondata è la censura mossa con il primo motivo di ricorso volta a far leva sulla mancata allegazione delle fonti di prova e - dall'altro - pacificamente inaccessibile è la prospettata diversa qualificazione della condotta, dettagliatamente indicata in fatto nel mandato di arresto e riportata nella sentenza impugnata - in ordine alla quale è stata ineccepibilmente considerata la doppia punibilità nel provvedimento impugnato.
3. Il secondo motivo è genericamente proposto sia in relazione alla questione del radicamento del consegnando che al trattamento penitenziario al quale questi sarà destinato. Quanto al primo, incensurabile è la risposta data dalla sentenza in ordine alla insussistenza del radicamento del ricorrente in mancanza di qualsiasi allegazione in ordine alla stabile residenza del cittadino c:roato in Italia - essendo del tutto insufficiente il prodotto contratto di locazione abitativa risalente al 2022 - e, al contrario, in presenza di indici di stabile rapporto del consegnando con lo Stato di cittadinanza (acquisizione patente di guida, rinnovo passaporto e condotta delittuosa in esame). Nessuna allegazione è stata, poi, prodotta quanto al trattamento penitenziario, in ordine al quale anche in questa sede nulla è stato dedotto in relazione alla pretesa necessità di approfondimenti individualizzati a riguardo.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
5. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69/2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all