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Sentenza — n. 48506/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against European arrest warrant delivery citing updated law and generic torture claims.

Numero d'incarto Sentenza — n. 48506/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Domenico Paolella inadmissible regarding his transfer to Austria for robbery charges. The court ruled that recent legislative changes removed the requirement for specific evidence sources in arrest warrants, rendering the first complaint unfounded. Furthermore, the claim of inhuman treatment was rejected as generic because it referred only to a specific police facility unlikely to house the defendant.

Regesto Legislator

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D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10; Legge n. 69 del 2005: The appeal is inadmissible when recent law eliminates the need for specific evidence sources in warrants and when claims of inhuman treatment are generic rather than concrete regarding the specific detention facility.

Parole chiave

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European arrest warrant inadmissible appeal torture risk assessment legislative update police detention center mandato d'arresto europeo pericolo di tortura allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10
Il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, recante «Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI», è intervenuto sull'art.
Legge n. 69 del 2005, art. 6
Nel mandato, infatti, non si rinviene l'espressa indicazione delle specifiche fonti di prova sul punto, come invece prevede l'art. 6, legge n.
Legge n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. h)
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 18, comma 1, lett.
Codice di procedura penale, art. 616
L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod.
Legge n. 69 del 2005, art. 22, comma 5
C e Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge i n .

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari
17, comma 4, il riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, con l'effetto che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (così, tra molte, Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv.
Sezioni unite, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Paolella Domenico, nato a Napoli il 12/08/1981 avverso la sentenza emessa il 31/10/2023 dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Domenico Paolella, attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli dello scorso 31 ottobre, che ha ritenuto sussistenti le condizioni per la sua consegna all'Austria, in esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso il 10 ottobre precedente dal Tribunale di Wiener Neudstadt di quello Stato, per essere sottoposto a procedimento penale per il reato di rapina, che gli si addebita di aver commesso, in concorso con altre persone, in territorio austriaco, il 10 agosto 2023.

2. Egli propone due doglianze. 2.1. La prima consiste nella violazione dell'art. 16, comma 2, legge n. 69 del 2005, per non avere la Corte d'appello richiesto informazioni supplementari sulle modalità attraverso le quali è avvenuta l'identificazione di esso ricorrente per uno degli autori del reato. Nel mandato, infatti, non si rinviene l'espressa indicazione delle specifiche fonti di prova sul punto, come invece prevede l'art. 6, legge n. 69, cit., onde consentire all'autorità dello Stato di esecuzione la necessaria verifica dell'esistenza di un compendio indiziario seriamente evocal:ivo, per l'autorità giudiziaria emittente, di un fatto-reato commesso dal consegnando, secondo quanto previsto dalle Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 4614 del 30/01/2007, ric.

Ramoci). 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 18, comma 1, lett. h), legge n. 69 del 2005, in ragione l'esistenza del pericolo di trattamenti inumani o degradanti, a causa della situazione penitenziaria in Austria. Rappresenta in proposito il ricorso che il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa, nella sua relazione del 2021, ha rilevato il deterioramento delle condizioni materiali generali delle persone detenute in attesa di espulsione presso il centro di polizia di Vienne-Hernalser 3.

Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili.

2. Il primo è manifestamente infondato. Il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, recante «Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI», è intervenuto sull'art. 6 della legge n. 69 del 2005, eliminando tutta la parte dedicata alle allegazioni al mandato d'arresto, tra cui quella dell'indicazione delle fonti di prova; nonché, coerentemente, cori specifico riguardo ai mandati di arresto cc.dd. "processuali", ha eliminato dal testo del successivo art. 17, comma 4, il riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, con l'effetto che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (così, tra molte, Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118).

Ragione per cui il principio fissato dalla "sentenza Ramoci", richiamata in ricorso, non è più attuale. È sufficiente, dunque, che il mandato contenga la descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo ed il grado di partecipazione del ricercato: elementi, questi, che nel caso specifico indiscutibilmente sono presenti (vds. pag. 2, sentenza impugnata).

3. Il secondo motivo è, se non altro, generico. Per giurisprudenza costante di questa Corte, il pericolo di trattamenti penitenziari inumani o degradanti dev'essere concreto, avuto riguardo, cioè, allo specifico trattamento che verrà riservato al c:onsegnando. Peraltro, perché esso possa ipotizzarsi, il presupposto logico è quello dell'esistenza di carenze sistemiche e generalizzate delle condizioni carcerarie dello Stato richiedente. Nello specifico, una tale situazione non è ipotizzabile, talché non può censurarsi la mancata richiesta di informazioni supplementari da parte della Corte di appello. Il ricorso, infatti, denuncia una censura formulata da una fonte sicuramente attendibile, come il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa, ma relativa solamente ad uno specifico istituto di polizia destinato ad accogliere i detenuti in attesa di espulsione ed al quale, dunque, non potrà essere assegnato il consegnando.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

C < Dj ne, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C e Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge i n . 69/2005.