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Ordinanza — n. 48477/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to impermissible censure on plea agreement sentencing compliance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48477/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds proposed impermissible censure regarding the sentencing procedure. The appellant challenged the lower court's decision based on a plea agreement, arguing flaws in the judge's reasoning. The court ruled that the lower court correctly followed statutory requirements for plea agreements, including the description of facts and verification of sentence proportionality, rendering the appeal's arguments invalid.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 27 Cost.: In plea agreement sentencing proceedings, the agreement exempts the prosecution from the burden of proof, and the resulting judgment must be sufficiently motivated with a brief fact description, legal qualification affirmation, reference to Art. 129 c.p.p. to exclude statutory exceptions, and verification of sentence proportionality under Art. 27 of the Constitution.

Parole chiave

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plea agreement sentencing inadmissible appeal improper censure procedural compliance proportionality of sentence burden of proof exemption de plano dismissal domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Anche a voler tacere della genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 27 Cost.
art. 444 cod. proc. pen
Anche a voler tacere della genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824
(tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Isibor Kennedy (CUI 01QR5NA), nato in Nigeria il 27.02.1978 avverso la sentenza del 30/03/2023 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Perugia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Di Geronimo OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a voler tacere della genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art.27 Cost. (tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).

A tale verifica si è attenuta la sentenza impu gnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Preside