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Sentenza — n. 48470/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48470/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48470/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Donato Agostino Claus' chiede l'annullamento dell'ordinanza con la quale la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dal predetto nei confronti della consigliera Stefania Di Rienzo, relatrice nel procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione a carico del ricorrente nonché componente del collegio chiamato a decidere sull'appello proposto dal Clausi avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 512.bis, 416-bís.1 cod. pen. 2.Con unico motivo di impugnazione, il ricorrente denuncia cumulativi vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen, art. 591 cod. proc. pen; Sentenza — n. 48470/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 512.bis, 416-bís.1 cod. pen. 2.Con unico motivo di impugnazione, il ricorrente denuncia cumulativi vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata.

Parole chiave

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domanda di ricusazione divieto di rappresentanza dell'avvocato clausola di coscienza parzialità del giudice dubbi sull'imparzialità ricusazione fondata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Tuttavia, nel silenzio del rinunciante sulle ragioni dell'operata scelta processuale, non prevedendo l'art. 616 cod. proc. pen.
art. 591 cod. proc. pen
e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.
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Testo completo

eguente: SENTENZA sul ricorso proposto da Clausi Donato Agostino, nato a Crotone il 03/01/1972 avverso l'ordinanza del 09/06/2023 emessa dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Donato Agostino Claus' chiede l'annullamento dell'ordinanza con la quale la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dal predetto nei confronti della consigliera Stefania Di Rienzo, relatrice nel procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione a carico del ricorrente nonché componente del collegio chiamato a decidere sull'appello proposto dal Clausi avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 512.bis, 416-bís.1 cod. pen. 2.Con unico motivo di impugnazione, il ricorrente denuncia cumulativi vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata.

Sostiene, in particolare, che pur avendo correttamente inquadrato i presupposti che legittimano la ricusazione del magistrato, la Corte di appello si è contraddetta nel momento in cui ha escluso che possa dare luogo ad incompatibilità del giudice, rilevante ai fini della ricusazione, il mero provvedimento di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale adottato dai Collegio nel procedimento di appello sulla condanna. L'ordinanza di rinnovazione, infatti, postula una decisione endoprocedimentale, frutto di un preponderante giudizio di indispensabilità del mezzo istruttorio e quindi implica una decisione di merito suscettibile di determinare la violazione del principio di imparzialità e neutralità del giudice. 3.11 ricorso è inammissibile.

Con dichiarazione depositata 1'8 novembre 2023 il difensore del ricorrente, avvocato Fausto Bruzzese, munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso. Va quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso, sostenuta da sopravvenuta carenza di interesse alla proposizione. Tuttavia, nel silenzio del rinunciante sulle ragioni dell'operata scelta processuale, non prevedendo l'art. 616 cod. proc. pen. distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921), segue all'adottata declaratoria, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 novembre 2023 8 Il Consigli