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Ordinanza — n. 48274/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48274/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48274/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. Diakhate Khadim, nato in Senegal il 06/03/1981 2. Fall Alioune, nato in Senegal il 02/03/1984 3. Apice Giuseppe, nato a Napoli il 20/04/1983 avverso la sentenza del 03/11/2022 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che i ricorsi dell'Apice e del Fall sono inammissibili, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (così, tra le tante, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); che è inammissibile anche il ricorso presentato nell'interesse del Diakhate in quanto proposto fuori termine, in data 27 marzo 2023, benché il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585 cod. proc. pen., decorrente dalla scadenza del termine di novanta giorni fissato dalla Corte territoriale per il deposito della motivazione, fosse scaduto sabato 18 marzo 2023; ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile con procedura de plano, "senza formalità", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 585 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48274/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Diakhate Khadim, nato in Senegal il 06/03/1981 2. Fall Alioune, nato in Senegal il 02/03/1984 3. Apice Giuseppe, nato a Napoli il 20/04/1983 avverso la sentenza del 03/11/2022 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che i ricorsi dell'Apice e del Fall sono inammissibili, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (così, tra le tante, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); che è inammissibile anche il ricorso presentato nell'interesse del Diakhate in quanto proposto fuori termine, in data 27 marzo 2023, benché il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585 cod. proc. pen., decorrente dalla scadenza del termine di novanta giorni fissato dalla Corte territoriale per il deposito della motivazione, fosse scaduto sabato 18 marzo 2023; ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile con procedura de plano, "senza formalità", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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scadenza di disdetta disdetta in periodo di prova tempestività dell'istanza di ricusazione concorso di motivi di sospensione revoca dell'opposizione proroga tardiva del termine

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
art. 585 cod. proc. pen
272969); che è inammissibile anche il ricorso presentato nell'interesse del Diakhate in quanto proposto fuori termine, in data 27 marzo 2023, benché il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. Diakhate Khadim, nato in Senegal il 06/03/1981 2. Fall Alioune, nato in Senegal il 02/03/1984 3. Apice Giuseppe, nato a Napoli il 20/04/1983 avverso la sentenza del 03/11/2022 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che i ricorsi dell'Apice e del Fall sono inammissibili, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (così, tra le tante, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); che è inammissibile anche il ricorso presentato nell'interesse del Diakhate in quanto proposto fuori termine, in data 27 marzo 2023, benché il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585 cod. proc. pen., decorrente dalla scadenza del termine di novanta giorni fissato dalla Corte territoriale per il deposito della motivazione, fosse scaduto sabato 18 marzo 2023; ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile con procedura de plano, "senza formalità", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci