Criminal appeal recourses dismissed as inadmissible due to waived grounds and procedural defects under Italian Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Shtembari Blendar and Hasa Renato inadmissible without formalities. The applicants challenged a second-instance settlement agreement, arguing issues regarding the formation of consent and the prosecutor's approval, while the defense had previously waived specific grounds for acquittal. The court ruled that appeals concerning waived reasons or the judge's evaluation of acquittal conditions are inadmissible, and since the accused had renounced the appeal, the recourses were rejected under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against second-instance settlement agreements are admissible only for defects in consent formation or prosecutor approval, while grounds waived by the accused or the judge's evaluation of acquittal conditions are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. Shtembari Blendar, nato in Albania il 10/08/1975 2. Hasa Renato, nato in Albania il 11/02/1981 avverso la sentenza del 05/04/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che i ricorsi sono inammissibili, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (così, tra le tante, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Guaii, Rv. 272969); che il ricorso presentato nell'interesse dell'Ilasa è, peraltro, inammissibile anche in quanto il prevenuto ha rinunciato al proprio atto di impugnazione; ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile con procedura de plano, "senza formalità", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i