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Ordinanza — n. 48271/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48271/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48271/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Strippoli Michele, nato a Bari il 21/10/1994 avverso la sentenza del 12/06/2023 del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il ricorso è inammissibile perché presentato senza l'osservanza dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., in quante è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in base alla predetta disposizione, non è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa la violazione dei criteri fissati per la verifica motivazione circa l'inapplicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, "senza formalità", ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48271/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., in quante è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in base alla predetta disposizione, non è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa la violazione dei criteri fissati per la verifica motivazione circa l'inapplicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, "senza formalità", ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione rinuncia alla motivazione diritto di ottenere una decisione soppressione di prestazioni d'invalidità abbandono del procedimento ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Strippoli Michele, nato a Bari il 21/10/1994 avverso la sentenza del 12/06/2023 del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il ricorso è inammissibile perché presentato senza l'osservanza dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., in quante è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in base alla predetta disposizione, non è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa la violazione dei criteri fissati per la verifica motivazione circa l'inapplicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, "senza formalità", ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente Eii pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/