Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 48267/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging legal qualification after settlement agreement. Appeal barred by waiver of issues in settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48267/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court failed to properly qualify the facts under Article 73 of the 1990 Decree, but the Court held this ground is barred. The decision rests on the principle that parties waive all grievances, including those of public law, once they reach a settlement agreement, with the sole exception of illegal sentencing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; The appeal against a settlement judgment is inadmissible for challenging the legal qualification of facts, as the parties' agreement implies a waiver of all grievances, including those of public law, except for illegal sentencing.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal settlement agreement legal qualification waiver of grievances public law issues Cassation procedure Article 610 c.p.p. infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 73, quinto comma, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pen., perché proposto per motivi non consentiti; 4-e Considerato che invero, il motivo dedotto, peraltro genericamente, in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
309, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.;
art. 599-bis cod. proc. pen
309, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Tiburzi Daniel, nato a Roma il 17.09.1996 avverso la sentenza del 05/04/2023 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti; 4-e Considerato che invero, il motivo dedotto, peraltro genericamente, in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.;

Rilevato, infatti, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appella ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del' fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (ex plurimis:

Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2