Ordinanza — n. 47797/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA Sull'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto proposta da Bakalli Enkeleda, nata a Durazzo il 25/1/1978 visti gli atti ed esaminata la richiesta; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA 1. L'istanza, proposta da Enkeleda Bakalli, tesa ad ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di firma, non può essere accolta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 47797/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'istanza, proposta da Enkeleda Bakalli, tesa ad ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di firma, non può essere accolta.
Testo completo
a seguente ORDINANZA Sull'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto proposta da Bakalli Enkeleda, nata a Durazzo il 25/1/1978 visti gli atti ed esaminata la richiesta; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA 1. L'istanza, proposta da Enkeleda Bakalli, tesa ad ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di firma, non può essere accolta.
2. L'estradanda si è limitata ad evidenziare una difficoltà ad espletare attività lavorativa in ragione della misura applicatale ma non ha prospettato ragioni concrete o elementi nuovi, specificamente idonei a modificare le contrarie valutazioni in ordine alle esigenze cautelari, ritenute esistenti dalla Corte del merito. Occorre altresì rilevare che, con sentenza pronunciata in data odierna, questa Corte ha definito la procedura di estradizione in senso favorevole, accogliendo la domanda avanzata dalla Repubblica di Albania. Tale situazione, pur non preclusiva ai fini del controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura coercitiva nell'ambito del procedimento incidentale "de libertate", presuppone necessariamente che la richiesta, avanzata dell'estradando, si fondi su motivi attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all'insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga (Sez.
U, n. 26156 del 28/05/2003, Di Filippo, Rv. 224613 - 01): condizioni, queste, che non possono ravvisarsi nella specie, stante, per un verso, la piena efficacia della misura coercitiva in essere e considerato, per altro verso, il difetto di allegazione circa la presenza di elementi nuovi, in concreto idonei a sovvertire il quadro delle precedenti valutazioni cautelari.
3. Ne discende, conseguentemente, la declaratoria di inammissibilità dell'istanza con la condanna di Enkeleda Bakalli al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al pagamento delle spese pro