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Ordinanza — n. 47796/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against summary plea sentence dismissed for lack of manifest error in legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47796/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the appellant failed to demonstrate a manifest error in the legal qualification of facts. The appellant merely asserted that the facts were incorrectly characterized as slander without meeting the strict statutory requirements for challenging summary plea judgments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against summary plea judgments are admissible only for specific grounds, including erroneous legal qualification, but require proof of a manifest error evident within the contested judgment itself.

Parole chiave

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summary plea judgment manifest error requirement legal qualification error cassation admissibility procedural costs award violenza carnale qualificata ricorso per cassazione reati contro l'integrità sessuale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, perché il motivo proposto, concernente la qualificazione giuridica dei fatti, non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Il comma 2 bis dell'art. 448 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, perché il motivo proposto, concernente la qualificazione giuridica dei fatti, non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..
art. 448 cod. proc. pen
Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri
Questa Corte (Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Haqabi Yassine, nato in Marocco il 19/5/1992 avverso la sentenza emessa il 9/06/2023 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Forlì, visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosana Pacilli OSSERVA 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, perché il motivo proposto, concernente la qualificazione giuridica dei fatti, non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..

2. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

a) all'espressione della volontà dell'imputato;

b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;

c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;

d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate.

3. Questa Corte (Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619 - 01) ha già avuto modo di affermare che il legislatore della novella ha cristallizzato nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il risultato dell'elaborazione giurisprudenziale del Giudice di legittimii:à, che, prima dell'introduzione della menzionata disposizione, consentiva di dedurre, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ma solo in presenza di un «errore manifesto». Si deve trattare, cioè, di un errore che emerge dalla stessa sentenza impugnata, perché espressivo di una palese svista del Giudice, escludendosi l'ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica (del tipo di quella dibattimentale) degli atti del procedimento.

4. Un errore di tal fatta non è stato dedotto dal ricorrente, che ha genericamente e in modo assertivo censurato la qualificazione dei fatti come calunnia.

5. Ne discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca