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Ordinanza — n. 47795/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47795/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47795/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Myslimaj Milo, nato in Albania il 9/12/1990 avverso la sentenza emessa il 18/5/2023 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Forlì, visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosana Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, non essendo consentito proporre il motivo dedotto; premesso che il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

Regesto Legislator

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art. 448 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47795/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

Parole chiave

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abbandono definitivo del procedimento condono delle spese procedurali disdetta in periodo di prova procedura disciplinare abbandono del procedimento per truffa censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 448 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato che il ricorrente ha lamentato la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Myslimaj Milo, nato in Albania il 9/12/1990 avverso la sentenza emessa il 18/5/2023 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Forlì, visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosana Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, non essendo consentito proporre il motivo dedotto; premesso che il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

a) all'espressione della volontà dell'imputato;

b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;

c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;

d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato che il ricorrente ha lamentato la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., che non è un motivo che rientra tra quelli proponibili; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Preside