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Ordinanza — n. 47788/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against appellate sentencing are inadmissible for waived grounds and generic procedural complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47788/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared inadmissible six cassation appeals filed by defendants against a second-instance sentence reducing penalties for drug trafficking. The appellants raised arguments regarding waived appeal grounds, unacknowledged mitigating circumstances, and irregular notification of the indictment. The court ruled these grounds inadmissible because they concern waived issues or generic procedural defects lacking documentary support, as required by Article 610 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, cod. proc. pen.: Appeals against sentences issued under Article 599-bis are admissible only for grounds concerning the party's will to accept the settlement, the prosecutor's consent, or the divergent content of the judge's ruling; complaints regarding waived grounds, unassessed conditions for acquittal, or sentencing errors are inadmissible unless they demonstrate illegality of the sanction outside statutory limits.

Parole chiave

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cassation appeals inadmissibility waived appeal grounds Article 599-bis procedure generic procedural complaints drug trafficking sentencing Cassa delle ammende procedural diligence allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, cod. proc. pen.
Gli imputati ricorrono per cassazione, con atti dei rispettivi difensori e procuratori speciali, avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, recependo le concordi richieste da essi e dal Pubblico ministero avanzate a norma dell'art. 599- bis, cod.
Art. 610, cod. proc. pen.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità dei ricorsi consegue obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Art. 62, cod. pen.
Gallo, invece, si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 1998:3 del 09/06/2020, Coppola
pen., ed altresì a vizi attinenti alla misura o alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 3, n. 1998:3 del 09/06/2020, Coppola, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/11/2019, M.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. Palmieri Rosario nato a Caserta il 28/01/1968 2. Gallo Massimo nato a Napoli il 05/05/1977 3. Zampella Umberto nato a Caserta il 12/03/1994 4. Palmieri Enzo nato a Caserta il 31/12/197:3 5. Ascione Francesco nato a Caserta il 30/09/1991 6. Forgione Vittoria nata a Casagiove il 03/04/1973 7. D'Agostino Antonio nato a Caserta il 26/08/1993 avverso la sentenza del 14/02/2023 della Corte di appello di Napoli; letti gli atti del procedimento, la sentenza impugnata ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gli imputati ricorrono per cassazione, con atti dei rispettivi difensori e procuratori speciali, avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, recependo le concordi richieste da essi e dal Pubblico ministero avanzate a norma dell'art. 599- bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato le pene a ciascuno inflitte per i delitti di cui agli artt. 73 e 74, d.P.R. n. 309 del 1990. Gli imputati Rosario ed Enzo Palmieri, Zampella, Forgione e D'Agostino deducono di non aver rinunciato al motivo d'appello relativo al contenimento nel minimo della pena-base e degli aumenti per continuazione. Gallo, invece, si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen.. Ascione, infine, lamenta l'irregolare notifica del decreto di citazione a giudizio in appello.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo tutti i ricorsi inammissibili.

3. Quelli di Rosario ed Enzo Palmieri, Zampella, Forgione, D'Agostino e Gallo, sono proposti per motivi non consentiti. Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., ed altresì a vizi attinenti alla misura o alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 3, n. 1998:3 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 1, n. 944 del 23/110/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

4. Quello di Ascione è, se non altro generico, poiché denuncia una irregolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello puramente assertiva, in quanto priva di qualsiasi supporto documentale e, peraltro, neppure segnalata al giudice d'appello.

5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro per ciascuno di essi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle d (AMA» spese processuali eVdella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis