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Ordinanza — n. 47781/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to waiver of appeal rights in settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47781/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by multiple defendants inadmissible without formalities. The defendants had previously entered into a settlement agreement in the second instance, which included a waiver of their right to appeal. The court ruled that this waiver precludes any further judicial review, including the current appeal to the Supreme Court.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A waiver of appeal rights in a settlement agreement has preclusive effects on the entire proceedings, barring any subsequent appeal to the Court of Cassation.

Parole chiave

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waiver of appeal rights settlement agreement preclusion inadmissible appeal second instance waiver procedural preclusion revisione della sentenza penale motivi di cassazione aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da Cerroni Emanuele, nato a Roma il 13/09/1975 Tenne Omar, nato a Roma il 01/05/1991 Materazzi Alfredo, nato a Roma il 09/10/1992 Cerroni Giordano, nato a Roma il 03/08/1982 Petruzzo Claudio, nato a Roma il 29/05/1977 Cerroni Vittorio, nato a Pisoniano il 23/11/1951 avverso la sentenza del 10/01/2023 della Corre d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Stefania Riccio OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge.

Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Rilevato, quanto al ricorso proposto dall"avv. Andrea Gat1:o nell'interesse dell'imputato Claudio Petruzzo, che non risulta né dalla sentenza di primo grado, né da quella di appello, che questi abbia riportato condanna in relazione al reato di cui al capo 19), per il quale si assume sia stato applicato nei suoi confronti un aumento della pena inflittagli a titolo di continuazione.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati irammissibili con prcicedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore cella Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 settembre 2023 Il Consiglie estensore