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Ordinanza — n. 47678/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming suspended sentence applies to residual penalty after bail credit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47678/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the defendant's appeal against an appellate court ruling that reduced his sentence to four years and five months. The defendant argued that a credit for pre-served home detention should lower the effective penalty below the four-year threshold required for a suspended sentence. The court held that the statutory limit applies to the total sentence imposed by the conviction, not the residual amount after accounting for bail credits.

Regesto Legislator

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Art. 20-bis cod. pen.; Art. 95 d.lgs. n. 150/2022: The limit for applying alternative punishments is the total sentence imposed by the conviction, excluding any pre-served time.

Parole chiave

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suspended sentence residual penalty bail credit alternative punishment Italian Criminal Code appellate review statutory limit delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

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Art. 20-bis cod. pen.
Invero, la sostituzione della pena detentiva con le pene alternative della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva, introdotte con l'art. 20 bis cod.
Art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022
1 all'udienza dell'11/10/2023), secondo il quale: «l'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 si riferisce, come si desume dall'art.
Art. 545-bis cod. proc. pen.
Infine, in merito alla asserita "genericità" dell'istanza l'imputato evidenzia che non vi era alcun obbligo di indicare la specifica pena sostitutiva da applicare "dovendo il Giudice di merito, come è noto ex art. 545 bis cod.
Art. 47 comma 3-bis I.n. 354 del 1975
D'altro canto, quando il legislatore ha inteso dare rilievo alla pena effettiva da espiare lo ha indicato espressamente: è il caso dell'art. 47, comma 3-bis, della I.n.
d.lgs. n. 150 del 2022
dal d.lgs. n. 150 del 2022, è possibile solo se la condanna non ecceda il limite di quattro anni (tre anni per la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo).
art. 545 bis cod. proc. pen
Infine, in merito alla asserita "genericità" dell'istanza l'imputato evidenzia che non vi era alcun obbligo di indicare la specifica pena sostitutiva da applicare "dovendo il Giudice di merito, come è noto ex art. 545 bis cod.
artt. 20-bis cod. pen
284978 - 01), è riferito alla sentenza di applicazione della pena su richiesta per la quale, a differenza del procedimento ordinario, il giudice del patteggiannento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen.
art. 20 bis cod. pen
Invero, la sostituzione della pena detentiva con le pene alternative della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva, introdotte con l'art. 20 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, ord. n. 30767 del 28/04/2023, Lombardo, Rv. 284978
Sez. 1, notizia di decisione n. 12/23
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ingrassetto Gaspare, nato a Mazara del Vallo il 04/10/1975 avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 23/05/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIR:ETTO 1. La Corte di appello di Palermo con la sentenza sopra indicata, pronunciata ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., ha,in parziale riforma di quella di condanna in primo grado, concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, rideterminando la pena in anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 20.000 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Nel ricorso proposto dall'imputato a mezzo del proprio difensore si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata applicazione della pena sostitutiva, evidenziandosi che a fronte di richiesta in tal senso formulata dall'imputato in sede di appello, la Corte territoriale, con ordinanza dettata a verbale di udienza ma la cui motivazione non è presente nella sentenza, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la sostituzione, in quanto la pena supera i quattro anni di reclusione e l'istanza risulta generica. Sul punto l'imputato eccepisce che, tenuto conto del "presofferto" nell'esecuzione della misura cautelare custodiale degli arresti domiciliari (in corso per detto reato sin dal 10 marzo .2022), al momento della pronuncia della condanna la pena residua era inferiore al limite dei quattro anni e, considerato che erano stati applicati gli arresti donniciliari, non emergevano profili ostativi all'espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare.

Infine, in merito alla asserita "genericità" dell'istanza l'imputato evidenzia che non vi era alcun obbligo di indicare la specifica pena sostitutiva da applicare "dovendo il Giudice di merito, come è noto ex art. 545 bis cod. proc. pen., prendere atto del consenso alla sostituzione della pena e poi fare la valutazione del caso eventualmente fissando apposita udienza".

3. Ritiene il Collegio di dovere preliminarmente precisare che l'ordinanza reiettiva della richiesta di sostituzione della pena detentiva è ricorribile in Cassazione unitamente alla sentenza che definisce il grado nel quale l'istanza è stata formulata. Infatti il diverso principio affermato da questa stessa Sezione (Sez. 6, ord. n. 30767 del 28/04/2023, Lombardo, Rv. 284978 - 01), è riferito alla sentenza di applicazione della pena su richiesta per la quale, a differenza del procedimento ordinario, il giudice del patteggiannento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo, di tal che in tale particolare rito alternativo - a differenza che nel giudizio ordinario - l'imputato non si può dolere se, in assenza di accordo sul punto, il giudice non esamini la possibilità di detta sostituzione.

4. Ciò premesso, il ricorso è però infondato. Invero, la sostituzione della pena detentiva con le pene alternative della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva, introdotte con l'art. 20 bis cod. pen. dal d.lgs. n. 150 del 2022, è possibile solo se la condanna non ecceda il limite di quattro anni (tre anni per la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo). L'espressione utilizzata dal legislatore, che indica quale presupposto per la sostituzione la "condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni", rende evidente che il limite per l'applicazione delle pene sostitutive è rappresentato dalla entità della detentiva inflitta con sentenza di condanna (che individua la concreta gravità del fatto di reato) e non anche dalla pena residua da scontare tenuto conto dell'eventuale "presofferto cautelare".

D'altro canto, quando il legislatore ha inteso dare rilievo alla pena effettiva da espiare lo ha indicato espressamente: è il caso dell'art. 47, comma 3-bis, della I.n. 354 del 1975 (Ordinamento penitenziario) - introdotto dal decreto legge n. 146 del 2013, convertito con modificazioni nella legge n. 10 del 2014 - che, sempre in riferimento al limite edittale che consente l'applicazione di misura alternativa alla detenzione carceraria, precisa che l'affidamento in prova può essere concesso "al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni detenzione".

5. Va quindi ribadito il principio, recentemente affermato da questa Corte (e di cui dà conto la notizia di decisione n. 12/23 relativa alla pronuncia adottata dalla Sez. 1 all'udienza dell'11/10/2023), secondo il quale: «l'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 si riferisce, come si desume dall'art. 545-bis cod. proc. pen., alla pena irrogata con la sentenza di condanna, con la conseguenza che la differente struttura giuridica delle pene sostitutive rispetto alle misure alternative alla detenzione e la diversa ratio cui gli istituti si ispirano rendono non irragionevole una disciplina diversificata e, pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata». Alla luce delle precedenti considerazioni corretta è l'ordinanza della Corte territoriale e il ricorso è quindi infondato. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deci