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Ordinanza — n. 47389/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal against agreed penalty dismissed as ground not permitted under Art. 599-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47389/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Minutolo Fabio inadmissible under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the agreed penalty for failure to apply generic mitigating circumstances, arguing the lower court erred in its sentencing discretion. The court ruled that such challenges are excluded from appellate review unless the penalty is legally illegal, as the parties' agreement on the sanction precludes further debate on mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: Appeals against agreed penalties are inadmissible for errors in applying generic mitigating circumstances, as the parties' choice on the sanction excludes such grounds from appellate review.

Parole chiave

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agreed penalty appeal generic mitigating circumstances Article 599-bis CPP sentencing discretion inadmissible appeal attenuazione della pena modifica della sentenza alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Il proposto ricorso, che denuncia la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, esula, infatti, dalle impugnazioni proponibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 62-bis c.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il proposto ricorso, che denuncia la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, esula, infatti, dalle impugnazioni proponibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013
Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiannento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Minutolo Fabio, nato a Acerra il 29/01/1966 avverso la sentenza del 01/02/2023 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivo non consentito. Il proposto ricorso, che denuncia la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, esula, infatti, dalle impugnazioni proponibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.

Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiannento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione di pena illegale che non è configurabile in relazione alla mancata applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen.. risultato di una scelta discrezionale delle parti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Preside