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Ordinanza — n. 47388/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for challenging agreed sentence amount under recidivism rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47388/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Fabio Gammariello inadmissible without formalities. The appellant argued that the court incorrectly applied Article 99, paragraph 6 of the Penal Code regarding the increase in the fine due to recidivism. The court ruled that challenges to the agreed sentence amount cannot be raised in a legality appeal unless the sentence is illegal, which was not the case here. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 99 c.p.: An appeal against a judgment based on an agreed sentence cannot challenge the determination of the fine amount due to recidivism unless the sentence is proven illegal.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Agreed Sentence Recidivism Fine Increase Legality Appeal Inadmissible Appeal modalità di calcolo dell'ammenda recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
per essere l'aumento operato per la recidiva superiore - in relazione alla pena pecuniaria - al cumulo delle precedenti condanne del ricorrente, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 99, comma 6, c.p.
Il proposto ricorso, che censura l'erronea applicazione dell'art. 99, comma 6, cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
per essere l'aumento operato per la recidiva superiore - in relazione alla pena pecuniaria - al cumulo delle precedenti condanne del ricorrente, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarrella
Sez. 5, n. 51736 del 12/10/2016, Lopis
- non configura un'ipotesi di pena illegale (Sez. 5, n. 51736 del 12/10/2016, Lopis, Rv.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Gammariello Fabio, nato a Corato il 17.01.1998 avverso la sentenza del 10/02/2023 della Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivo non consentito. Il proposto ricorso, che censura l'erronea applicazione dell'art. 99, comma 6, cod. pen. per essere l'aumento operato per la recidiva superiore - in relazione alla pena pecuniaria - al cumulo delle precedenti condanne del ricorrente, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.

Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarellia, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione di pena illegale. E l'ipotesi ricorrente nel caso di specie - attinente alla violazione del limite imposto dall'art. 99, comma 6, cod. pen. - non configura un'ipotesi di pena illegale (Sez. 5, n. 51736 del 12/10/2016, Lopis, Rv. 268850).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere est, n Il