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Ordinanza — n. 47386/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47386/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because it was personally signed by the defendant. The material fact is that Article 61, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure, modified by Law 103/2017, now mandates that appeals must be signed by a qualified defense attorney. The court ruled that personal signing renders the petition void and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 61, para. 3 cod. proc. pen.; Art. 103/2017: Appeals to the Court of Cassation must be signed by a qualified defense attorney; personal signing by the defendant renders the petition inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal signing requirement qualified defense attorney Code of Criminal Procedure Law 103/2017 reform procedural costs award de plano dismissal spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 61, para. 3 cod. proc. pen.
Law n. 103/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Nunes Garay Kaise Sabrina, nata a Torino il 30/11/1999 avverso la sentenza emessa 1'8/2/2023 dalla Corte di appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché sottoscritto dall'imputato personalmente; considerato che con la modifica dell'art. 61:3 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 103/2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà della parte di presentare il ricorso per cassazione personalmente, atteso che «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente