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Sentenza — n. 47384/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47384/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47384/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il ricorso indicato in epigrafe, Bianco Domenico ha dedotto che nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il Giudice non ha dato al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica, 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Invero, in riferimento alla dedotta "erronea qualificazione giuridica del fatto" il ricorrente eccepisce, peraltro in modo assertivo, la mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47384/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. il Giudice non ha dato al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica, 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Invero, in riferimento alla dedotta "erronea qualificazione giuridica del fatto" il ricorrente eccepisce, peraltro in modo assertivo, la mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico aggravato di cocaina reati qualificati contro gli stupefacenti revisione della sentenza penale esame di cassazione recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con il ricorso indicato in epigrafe, Bianco Domenico ha dedotto che nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bianco Domenico, nato in Svizzera il 02/04/1979 avverso la sentenza del 15/06/2023 del Tribunale di Como; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il ricorso indicato in epigrafe, Bianco Domenico ha dedotto che nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il Giudice non ha dato al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica, 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Invero, in riferimento alla dedotta "erronea qualificazione giuridica del fatto" il ricorrente eccepisce, peraltro in modo assertivo, la mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Sul punto, si è già precisato che «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (ex muitis, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed, Rv. 283023 - 01).

Nella specie, il ricorrente - in riferimento alla detenzione a fini di cessione di oltre 220 grammi di cocaina - non evidenzia una situazione di tal genere ma invoca la mera rivalutazione degli elementi sottoposti al giudice di merito.

3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, e non emergendo ragioni per ritenerlo esente da colpa nella proposizione del ricorso, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novembre 2023 onsigliere estenso