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Sentenza — n. 47383/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentencing for lack of legal grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47383/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Hanine Hamza inadmissible. The appellant argued the trial judge failed to acquit him under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the Court noted that appeals against sentencing in plea bargain cases are strictly limited by Article 448, paragraph 2-bis. Since the lower court explicitly addressed the lack of grounds for acquittal based on witness testimony, the specific legal defect alleged was not permitted for review.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, appeals against sentencing judgments are inadmissible if they allege violations of law regarding the non-existence of acquittal grounds not expressly listed in the statute.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Plea Bargain Appeals Inadmissible Appeal Article 448 CPP Article 129 Acquittal Cassazione Roma Sentencing Review infrazioni riguardanti la canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con il ricorso indicato in epigrafe Hanine Hamza deduce che nella sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il Giudice non l'ha prosciolto ai sensi dell'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
il Giudice non l'ha prosciolto ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.
art. 444 cod. proc. pen
Con il ricorso indicato in epigrafe Hanine Hamza deduce che nella sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
il Giudice non l'ha prosciolto ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337
pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Hanine Hamza, nato in Algeria il 06/12/1997 avverso la sentenza del 18/04/2023 del Tribunale di Lecco; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il ricorso indicato in epigrafe Hanine Hamza deduce che nella sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il Giudice non l'ha prosciolto ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Peraltro, la sentenza impugnata dà atto che non sussistono i presupposti per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. dando conto che quattro persone "hanno dichiarato di avere acquistato cocaina dall'odierno imputato, riconosciuto in foto, secondo le quantità, modalità, luoghi e tempi sintetizzati nel sopra riportato capo di imputazione" 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, e non emergendo ragioni per ritenerlo esente da colpa nella proposizione del ricorso, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I '8 novembre 2023 I onsiglier estens re Il Pres