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Sentenza — n. 47382/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47382/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47382/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il ricorso indicato in epigrafe Attas Ahmed ha dedotto che nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il Giudice, nel recepire l'accordo intervenuto tra le parti in merito all'applicazione della pena, non ha ritenuto le riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti - e non solo equivalenti - rispetto alla contestata recidiva.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 47382/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. il Giudice, nel recepire l'accordo intervenuto tra le parti in merito all'applicazione della pena, non ha ritenuto le riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti - e non solo equivalenti - rispetto alla contestata recidiva.

Parole chiave

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asserzione difendibile domanda d'asilo di cittadino etiope atti impugnabili diritto a un difensore attendibilità dei testimoni facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con il ricorso indicato in epigrafe Attas Ahmed ha dedotto che nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Attas Ahmed, nato in Marocco il 10/11/1978 avverso la sentenza del 06/06/2023 del Tribunale di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il ricorso indicato in epigrafe Attas Ahmed ha dedotto che nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il Giudice, nel recepire l'accordo intervenuto tra le parti in merito all'applicazione della pena, non ha ritenuto le riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti - e non solo equivalenti - rispetto alla contestata recidiva.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti, afferenti al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità. In particolare, il motivo dedotto è palesemente estraneo all'ambito applicativo dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., atteso che «è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione» (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Pg c. Bonfiglio, Rv. 276509 - 01).

3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, e non emergendo ragioni per ritenerlo esente da colpa nella proposizione del ricorso, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'