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Ordinanza — n. 47381/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47381/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47381/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da De Fazio Alfredo, nato a Manduria il 28/04/1989 avverso la sentenza del 05/06/2023 del Tribunale di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47381/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata;

Parole chiave

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agitazione politica reati contro la volontà popolare reati contro la tranquillità pubblica violazione delle norme zonali infrazione amministrativa libertà di manifestazione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Rilevato che il ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce l'assoluta carenza di motivazione in ordine all'errata qualificazione del fatto; Considerato che invero, il motivo, per come genericamente dedotto, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da De Fazio Alfredo, nato a Manduria il 28/04/1989 avverso la sentenza del 05/06/2023 del Tribunale di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata;

Rilevato che il ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce l'assoluta carenza di motivazione in ordine all'errata qualificazione del fatto; Considerato che invero, il motivo, per come genericamente dedotto, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Ritenuto, infatti, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (ex plurimis:

Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,