Cassation appeal dismissed as inadmissible due to filing beyond the ten-day statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed over ten days after the notification of the lower court's order. The defense attorney submitted the request on July 13, 2023, exceeding the deadline established by Article 311 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 311 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation filed beyond the ten-day period prescribed by law is inadmissible de plano, resulting in the dismissal of the request and the imposition of costs.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Abbruzzese Luigi, nato a Cosenza il 05/05/1985 avverso l'ordinanza del 11/04/2023 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che avverso all'ordinanza sopra indicata - con la quale il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., aveva confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva rigettato una richiesta difensiva proposta a norma dell'art. 297 comma 3, cod. proc. pen - il difensore dell'Abbruzzese ha presentato ricorso per cassazione il 13 luglio 2023, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311 cod. proc. pen., decorrente dal 23 giugno 2023, data ultima della notifica di quella ordinanza a quel patrocinatore (essendo stata notificata al suo assistito il giorno precedente); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen. Così deciso il