Sentenza — n. 47178/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Trieste dichiarava la inammissibilità dell'atto di appello proposto da Luca Leonarduzzi avverso la sentenza di primo grado del 23 novembre 2022 — con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine lo aveva condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - in quanto l'impugnazione era stata presentata il 7 febbraio 2023, con un giorno di ritardo rispetto al termine di quarantacinque giorni, decorrente dalla scadenza dei trenta giorni previsti nel dispositivo per il deposito della relativa motivazione, termine di quarantacinque giorni a sua volta scadente il 6 febbraio 202:3.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 47178/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso Luca Leonarduzzi, con atto sottoscritto dal suo difensore, il • quale ha dedotto la •violazione di legge, in relazione all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale omesso di computare in aumento l'ulteriore periodo di quindici giorni previsto per la presentazione dell'impugnazione del difensore dell'imputato che, nel caso di specie, era stato giudicato in primo grado in assenza.
Parole chiave
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Leonarduzzi Luca, nato a Tolnnezzo il 15/0311998 avverso l'ordinanza del 26/05/2023 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. Vino Nuzzolese, difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Trieste dichiarava la inammissibilità dell'atto di appello proposto da Luca Leonarduzzi avverso la sentenza di primo grado del 23 novembre 2022 — con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine lo aveva condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - in quanto l'impugnazione era stata presentata il 7 febbraio 2023, con un giorno di ritardo rispetto al termine di quarantacinque giorni, decorrente dalla scadenza dei trenta giorni previsti nel dispositivo per il deposito della relativa motivazione, termine di quarantacinque giorni a sua volta scadente il 6 febbraio 202:3.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso Luca Leonarduzzi, con atto sottoscritto dal suo difensore, il • quale ha dedotto la •violazione di legge, in relazione all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale omesso di computare in aumento l'ulteriore periodo di quindici giorni previsto per la presentazione dell'impugnazione del difensore dell'imputato che, nel caso di specie, era stato giudicato in primo grado in assenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile avendo il difensore di Luca Leonarduzzi, munito di procura speciale, rinunciato all'atto di impugnazione.
2. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co