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Sentenza — n. 47177/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47177/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47177/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il decreto sopra indicato la Corte di appello di Reggio Calabria riformava parzialmente il provvedimento di primo grado, revocando la disposta confisca e disponendo la restituzione di una serie di beni immobili e di una azienda, e confermava nel resto il medesimo provvedimento del 28 marzo 2017 con il quale il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo nell'ambito del procedimento di prevenzione instaurato nei riguardi di Teodoro Crea, ritenuto soggetto pericoloso in quanto indiziato di appartenere ad un'associazione di stampo mafioso, aveva disposto la confisca di prevenzione di fabbricati e terreno siti in Rizziconi alla via Marinella 2 e alla via Carignano 59-61 (identificato dai dati catastali precisati nel decreto) di proprietà di Clementina Burzì, nonché di un fabbricato e terreni siti in Rizziconi, località Commenda (pure identificati dai dati cal:astali precisati nel considerato decreto), di proprietà di Francesco Barone, rispettivamente la prima moglie e il secondo genero del Crea: beni ritenuti per interposte persone nella disponibilità del Crea, di valore sproporzionato rispetto al reddito e alle attività economiche dei componenti della famiglia del proposto, perciò qualificati come il frutto delle attività illecite poste in essere da quest'ultimo.

Regesto Legislator

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artt. 111 Cost; Sentenza — n. 47177/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritiene la Corte che entrambi i ricorsi, presentati rispettivamente nell'interesse di Clementina Burzì e di Francesco Barone, vadano accolti, con gli effetti di seguito precisati.

Parole chiave

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beni di famiglia abitazione familiare stima di immobili esteri contestazione della realizzazione comunione domestica apporto

Disposizioni normative citate

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artt. 111 Cost
Violazione di legge, in relazione agli artt. 111 Cost.
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Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Burzì Clementina, nata a Rizziconi il 30/09/1951 2. Barone Francesco, nato a Rizziconi il 18/08/1974 terzi interessati nel procedimento a carico di Crea Teodoro, avverso al decreto del 17/02/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao d'Aquino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto sopra indicato la Corte di appello di Reggio Calabria riformava parzialmente il provvedimento di primo grado, revocando la disposta confisca e disponendo la restituzione di una serie di beni immobili e di una azienda, e confermava nel resto il medesimo provvedimento del 28 marzo 2017 con il quale il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo nell'ambito del procedimento di prevenzione instaurato nei riguardi di Teodoro Crea, ritenuto soggetto pericoloso in quanto indiziato di appartenere ad un'associazione di stampo mafioso, aveva disposto la confisca di prevenzione di fabbricati e terreno siti in Rizziconi alla via Marinella 2 e alla via Carignano 59-61 (identificato dai dati catastali precisati nel decreto) di proprietà di Clementina Burzì, nonché di un fabbricato e terreni siti in Rizziconi, località Commenda (pure identificati dai dati cal:astali precisati nel considerato decreto), di proprietà di Francesco Barone, rispettivamente la prima moglie e il secondo genero del Crea: beni ritenuti per interposte persone nella disponibilità del Crea, di valore sproporzionato rispetto al reddito e alle attività economiche dei componenti della famiglia del proposto, perciò qualificati come il frutto delle attività illecite poste in essere da quest'ultimo.

2. Avverso tale decreto ha presentato ricorso Clementina Burzì, con atto sottoscritto dai suoi difensori, la quale ha dedotto i seguenti motivi (in seguito ripresi e sviluppati nella memoria difensiva depositata il 26 ottobre 2023). 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 111 Cost. 125 cod. proc. pen., 10, 24 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011, per avere la Corte territoriale adottato un provvedimento avente motivazione inesistente o apparente, in quanto priva di quei requisiti minimi di coerenza e completezza necessari per rendere comprensibile l'iter logico seguito dai giudici di secondo grado, in termini tali da costituire oscure le ragioni della decisione di conferma della confisca: in particolare, con riferimento alle capacità reddituali personali e delle imprese agricole facenti capo alla Burzì nel periodo dal 1981 al 1995. 2.2.

Violazione di legge, in relazione agli artt. 10, 24 e 27 d.lgs. cit., 648 e 649 cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale confermato il provvedimento di confisca degli immobili di proprietà della Burzì, omettendo di replicare alla questione posta dalla difesa che aveva rilevato come in relazione ai medesimi beni nel 2004 fosse stato attivato altro procedimento di prevenzione conclusosi con un rigetto della richiesta della proposta di confisca (in quanto all'epoca considerati beni acquisiti dalla prevenuta per donazione paterna), non essendo sopravvenuti elementi di novità che potessero giustificare una differente statuizione, ma solamente una nuova valutazione peritale degli elementi di fatto già a disposizione della pubblica accusa.

3. Contro il medesimo decreto ha presentato ricorso anche Francesco Barone, con atto sottoscritto dai suoi difensori e procuratori speciali, il quale, con un unico punto, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 111 Cost.125 cod. proc. pen., 10, 19 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011, per avere la Corte di merito adottato un provvedimento avente motivazione inesistente o apparente, in quanto priva di quei requisiti minimi di c:oerenza e completezza necessari per rendere comprensibile l'iter logico seguito dai giudici di secondo grado, in termini tali da costituire oscure le ragioni della decisione di conferma della confisca: in particolare, con riferimento alla valutazione della attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia Bruzzese ed alla conclusione in ordine alla intestazione solo formale in capo al Barone degli immobili confiscati, aspetti con riferimento ai quali la Corte reggina ha omesso di confrontarsi con la documentazione prodotta dalla difesa per giustificare la provenienza lecita della provvista usata per l'acquisto di quei beni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che entrambi i ricorsi, presentati rispettivamente nell'interesse di Clementina Burzì e di Francesco Barone, vadano accolti, con gli effetti di seguito precisati.

2. Il primo motivo del ricorso della Burzì è fondato. Secondo il consolidato orientamento interpretativo offerto in materia dalla giurisprudenza di legittimità, l'unica forma di violazione di legge attinente all'apparato argonnentativo del provvedimento impugnato, deducibile con il ricorso per cassazione avverso ad un provvedimento in materia di misure di prevenzione, giusta la previsione dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, è quella della violazione di legge per motivazione assente o apparente: inosservanza configurabile, oltre che nel caso in cui la motivazione manchi del tutto, laddove essa risulti «priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento» (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; conf., in seguito, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). Alla luce di tale criterio ermeneutico, va rilevato come l'apparato argomentativo posto a fondamento del decreto oggetto del ricorso oggi in esame appaia inficiato da una "frattura" motivazionale che finisce per mettere in discussione la ragionevole tenuta globale dell provvedimento. Ed infatti, la Corte di appello di Reggio Calabria ha sostenuto che, in relazione all'acquisto di una serie di beni immobili tra il 2000 e il 2011, la Burzì era riuscita a dimostrare come in quel periodo avesse avuto cospicue capacità reddituali idonee a giustificare la provenienza lecita delle provviste impiegate per quelle negoziazioni (v. pagg. 16-17); e che, in relazione ad altri immobili acquistati dal nucleo familiare di Teodoro Crea e migliorati con investimenti tra 2011 e il 2014, andavano considerati i redditi della impresa agricola della Burzì e i contributi comunitari dalla stessa conseguiti, i cui dati non permettevano di affermare la provenienza illecita dei capitali investiti in quella azienda (v. pagg. 18-20).

Con riferimento agli specifici immobili costituenti in complesso la casa di abitazione della famiglia Crea, oggetto di confisca, la Corte territoriale ha sostenuto che il fabbricato e il .terreno, di modesto valore, acquisiti dalla Burzì nel 1981 per donazione paterna, erano stati interessati da consistenti lavori di miglioramento eseguiti tra il 1986 e il 1.995 con cospicue risorse familiari. Tuttavia, i giudici di merito hanno dapprima affermato che della provenienza di quelle risorse né la prevenuta né altri componenti della famiglia erano riusciti a fornire indicazioni circa una origine lecita (v. pagg. 21-28); in seguito, in maniera confusa ed incomprensibile hanno asserito che la documentazione acquisita aveva "dato sostanza" alle osservazioni difensive circa la "sicura capacità produttiva" di quella azienda agricola "risalente ai primi anni Ottanta e conseguentemente redditi significativi conseguiti anche prima del 1997", tanto da giustificare come leciti sia gli investimenti eseguiti con l'acquisto di fondi rustici, sia le ulteriori considerevoli acquisizioni immobiliari compiute più di recente dai componenti di quella famiglia (v. pagg. 28-31).

Nella riconosciuta fondatezza di tale primo motivo resta assorbito l'esame del collegato secondo motivo del ricorso della Burzì.

3. Anche il motivo unico del ricorso del Barone è fondato. Alla luce del principio di diritto delineato nel punto che precede, bisogna prendere atto come l'apparato argomentativo posto dalla Corte di appello a base della decisione di confermare la confisca degli immobili acquistati dal Barone nel 2001 risulta gravemente inficiato da incongruenze che hanno finito per rendere oscuro il percorso logico seguito: avendo i giudici di merito valorizzato in maniera lapidaria le dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia Bruzzese, ma omesso del tutto di esaminare la documentazione allegata dalla difesa a sostegno delle proprie ragioni, affidando le proprie conclusioni ad una tabella numerica, di cui non è stata altrimenti esplicitata la valenza dimostrativa, i cui dati matematici sono apparsi in parte in palese contraddizione con le indicazioni che, in relazione alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare, erano state anticipate in altri passaggi motivazionali (v. pagg. 7, 16-17, 31-32).4.

Il decreto impugnato va, dunque, annullato con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria che, in diversa composizione, nel nuovo giudizio si atterrà agli indicati principi di diritti.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato nei confronti di Burzì Clementina e Barone Francesco e rinvia per nuo