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Ordinanza — n. 47171/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely filed after statutory deadline expired despite absent defendant's extension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47171/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed significantly after the statutory deadline. Although the appellant was absent and entitled to a fifteen-day extension for defense representation, the appeal was lodged in May 2023, well past the February expiration date. Consequently, the court rejected the appeal de plano and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. a), 544, comma 1, e 598 cod. proc. pen.; The cassation appeal must be filed within the strict statutory period, and even extensions granted to absent defendants do not justify filing after the deadline has expired.

Parole chiave

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untimely appeal statutory deadline absent defendant procedural default cassation inadmissibility deposito tardivo proroga tardiva del termine ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 544, comma 1 c.p.p.
Art. 598 c.p.p.
Art. 585, comma 1-bis c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ferrara Luigi, nato a Napoli 15/05/1988 avverso la sentenza del 10/02/2023 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto tardivamente. Invero, la sentenza di appello è stata emessa il 10 febbraio 2023 e depositata direttamente in udienza (motivazione contestuale); il termine per presentare il ricorso per cassazione scadeva, ai sensi degli artt. 585, comma 1, lett. a), 544, comma 1, e 598 cod. proc. pen., il 26 febbraio 2023 o, al più tardi, il successivo 13 marzo, tenendo conto dell'aumento dei termini per impugnare di quindici giorni in favore del difensore dell'imputato assente stabilito dal comma 1- bis dell'art. 585 (dagli atti risulta che il Ferrara era assente nel giudizio di primo grado e l'appello si è celebrato in forma cartolare).

Il ricorso risulta, invece, depositato presso la Corte d'appello di Bologna il 26 maggio 2023, dunque in data posteriore alla scadenza del suindicato termine, ancorchè prorogato in relazione allo stato di assenza dell'imputato ricorrente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 ottobre 2023 Il Consiglier est ore Il Presiden