Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of generic mitigating circumstances in second instance settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible via simplified procedure because the appellant waived generic mitigating circumstances during the second-instance settlement agreement. The appellant argued the first-instance judge failed to recognize these circumstances, but the Court held that such a waiver precludes re-litigation of responsibility and guilt. Consequently, the appeal was rejected as it sought to reopen issues already resolved by the parties' settlement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 163 c.p.p.: A waiver of generic mitigating circumstances in a second-instance settlement agreement precludes the appellant from challenging the lack of recognition of such circumstances in the subsequent appeal to the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Hossain Saiam, nato in Bangladesh il 07/01/1992 avverso la sentenza del 04/04/2023 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce l'illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti cialla legge.
Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2023 Il nsigliere estensore Il resLdent