Cassation court dismisses appeal for suspended sentence granted despite total penalty exceeding two years due to fine exclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Prosecutor's appeal against a first-instance judgment granting a suspended sentence to an accused. Although the total penalty exceeded two years, the court found the fine was excluded from the calculation for suspension eligibility. Consequently, the court ruled that only the custodial portion exceeded the statutory limit, validating the suspended sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 163 c.p.: When a fine is excluded from the calculation of the total penalty for the purpose of Art. 163 c.p., a suspended sentence may be granted even if the custodial portion alone exceeds two years.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Sostituto Procuratone generale presso la Corte di appello di Brescia c/ Zenoni Cristian, nato a Calcinate il 28/1/1996 avverso la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo il 9/3/2023 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso; letta la memoria depositata nell'interesse di Cristian Zenoni, con cui si è chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 marzo 2023 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ha applicato nei cc:Infronti di Cristian Zenoni la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. nella misura di anni 2 di reclusione ed euro 8.000 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale.
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, che ha dedotto la violazione di legge, essendo stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, pur essendo la pena complessiva superiore a due anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato, essendo infondato il motivo dedotto.
2. Sulla base dell'accordo intercorso tra le parti, con la sentenza impugnata è stata applicata all'imputato la pena di anni due di reclusione ed euro 8.000,00 di multa e sono stati concessi la sospensione condizionale della pena e la non menzione "come per legge".
3. Considerato che per il disposto dell'art. 163, comma 1, ultima parte, cod. pen., il giudice può ordinare che rimanga sospesa solo l'esecuzione della pena detentiva, deve affermarsi che, nel caso in esame, il richiamo alle condizioni di legge sta a significare che la sospensione condizionale della pena riguarda solo la pena detentiva. Non sussiste, pertanto, il denunciato superamento dei limiti di pena, ostativo alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
4. Trattandosi di parte pubblica ricorrente, il rigetto del ricorso non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 31 ottobre 2023 Il Consigliere est