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Sentenza — n. 47160/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls money confiscation in plea deal due to lack of causal link reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47160/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the confiscation of €35,650 found in sequestration, while upholding the sentence itself. The defendant argued the confiscation lacked proper motivation, specifically failing to establish a causal link between the seized funds and the drug trafficking offense. The court ruled that in plea deals, confiscation requires explicit reasoning under Article 240 of the Penal Code and cannot be presumed merely because money was found, leading to the annulment and remittal for a new trial on this specific point.

Regesto Legislator

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Art. 240 c.p.; Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990: In plea bargain proceedings, the confiscation of money found in the accused's possession is admissible only when the court explicitly demonstrates a causal link between the funds and the crime, as mere presence does not suffice to justify the measure.

Parole chiave

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confiscation of money plea bargain procedure causal link requirement lack of motivation drug trafficking offense annulment of sentence remittal for new trial confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 240 c.p.
309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
265247 - 01 - che «in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma quinto, d.P.R.
Art. 12-sexies D.L. n. 306/1992
e non ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L.
Art. 111, comma 7, Cost.
103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.» (da ultimo, Sez.
Art. 627, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata, in riferimento alla disposta confisca del denaro, con rinvio al Tribunale di Prato per nuovo giudizio sul punto, giudizio che, ai sensi dell'art. 627, comma 1, lettera d), cod.
artt. 240 c.p
La sentenza così motiva sul punto: "Visti gli artt. 240 c.p., 87 d.P.R.
art. 240 cod. pen
309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, Scivoli Di Domenico
In riferimento alla fattispecie ritenuta in sentenza, questa Corte ha già avuto modo di precisare - Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, Scivoli Di Domenico, Rv.
Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Bozzi
111, comma 7, Cost.» (da ultimo, Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Bozzi, Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Aamir Atika, nata in Marocco il 08/11/1991 avverso la sentenza del Tribunale di Prato del 25/01/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Proc:uratore generale Simone Perelli, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato con sentenza emessa il 25 gennaio 2023 ha applicato, su richiesta delle parti, ad Aamir Atika la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 2.400 di multa (con il beneficio della sospensione condizionale) in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (qualificato il fatto - originariamente contestato come violazione del comma 1 - ai sensi del comma 5), in relazione: alla detenzione, a fini di cessione, di due involucri contenenti complessivi 0,89 gr. di cocaina, di un altro involucro contenente gr. 0,51 della medesima sostanza stupefacente e di un ulteriore involucro contenente cristalli di ketamina per peso totale di gr. 2,77; a numerosissimi episodi (alcune centinaia, dal gennaio 2014 al marzo 2021) di cessione di sostanze stupefacenti a diverse persone.

2. Avverso detta sentenza ricorre, a mezzo del proprio difensore, l'imputata deducendo l'omessa motivazione in relazione alla disposta confisca di denaro (per la somma complessiva di euro 35.650,00)

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La sentenza così motiva sul punto: "Visti gli artt. 240 c.p., 87 d.P.R. n. 309/90, ordina la confisca e l'immediata distruzione della sostanza stupefacente e di quant'altro in sequestro". Deve dunque ritenersi che la confisca è stata disposta in relazione a ciò che si trovava in sequestro, tra cui il denaro (ad eccezione dello stupefacente, del quale viene ordinata l'immediata distruzione). Ciò premesso, rileva il Collegio che nella pronuncia non è presente alcun tipo di motivazione in ordine alla confisca del denaro (che non ha natura obbligatoria).

In riferimento alla fattispecie ritenuta in sentenza, questa Corte ha già avuto modo di precisare - Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, Scivoli Di Domenico, Rv. 265247 - 01 - che «in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992. (In applicazione del principio affermato, la Corte ha annullato senza rinvio la confisca del denaro disposta con sentenza di patteggiamento, in assenza di collegamento eziologico tra il denaro e il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti contestato all'imputato)».

3. Nel caso di specie, la contestazione relativa ai molteplici episodi di cessione di stupefacente rende possibile che la somma in sequestro sia provento della vendita dello stesso ma sul punto il Giudice non ha fornito alcuna motivazione. E su tale profilo si è rilevato che «In tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comrna 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.» (da ultimo, Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Bozzi, Rv. 275862 - 01).

Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata, in riferimento alla disposta confisca del denaro, con rinvio al Tribunale di Prato per nuovo giudizio sul punto, giudizio che, ai sensi dell'art. 627, comma 1, lettera d), cod. proc. pen., sarà trattato da giudice persona fisica diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata. P.Q.1101. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Prato. Così deciso in Rom