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Sentenza — n. 47146/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47146/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47146/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Cagliari ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 24 aprile 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata a Costantino Mura la misura della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d. P. R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 62, 69, 84, 85, 114, 123, 125, 126, 127) e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 2). 2.Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Costantino Mura deducendo: 2.1.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 74 d.P.R. n. 309/90, art. 73 d.P.R. n. 309/90; Sentenza — n. 47146/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Del pari illogico - al fine di provare l'appartenenza associativa - è accostare l'evento del 24 gennaio 2022 al ricorrente se - come risulta dagli atti - non era presente all'incontro con Sanna e Pireddu anche Antonio Murittu. Ancora, il ruolo di collettore di denaro del ricorrente è fatto derivare dal profitto e utilità personali conseguite dalla realizzazione dei reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 e senza considerare í rapporti di natura amicale tra il ricorrente ed il Sanna. Del pari, priva di motivazione è la ritenuta consapevolezza del ricorrente di far parte del contesto associativo adducendosi una generica quanto indecifrabile consapevolezza nell'indagato sulla base di argomenti non riferiti alla sua persona. 2.3.

Parole chiave

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mantenimento della carcerazione di sicurezza detenuto motivo della detenzione carcerazione giudiziaria arresto in vista d'estradizione atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
art. 74 d.P.R. n. 309/90
Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione alla associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
art. 73 d.P.R. n. 309/90
Ancora, il ruolo di collettore di denaro del ricorrente è fatto derivare dal profitto e utilità personali conseguite dalla realizzazione dei reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 e senza considerare í rapporti di natura amicale tra il ricorrente ed il Sanna.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mura Costantino, nato a Nuoro il 28/08/1985 avverso la ordinanza del 01/06/2023 del Tribunale di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni il difensore, avv. Ivano lai, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Cagliari ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 24 aprile 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata a Costantino Mura la misura della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d. P. R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 62, 69, 84, 85, 114, 123, 125, 126, 127) e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 2). 2.Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Costantino Mura deducendo: 2.1.

Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione alla associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, sotto il profilo oggettivo e soggettivo. L'ordinanza trascura di motivare sul ruolo specifico del ricorrente e la sua consapevolezza di far parte della associazione, non essendovi elementi specifici dai quali desumere il passaggio "da un mero reciproco affidamento" a "una relazione stabile all'a ffectio societatis", non valorizzandosi i rapporti di natura amicale tra persone del medesimo centro urbano di Silanus che deponevano per la non appartenenza associativa e desumendo il contesto associativo da elementi "non riguardanti la posizione del Mura" che, pertanto, non poteva che essere estraneo al sodalizio.

Del pari illogico - al fine di provare l'appartenenza associativa - è accostare l'evento del 24 gennaio 2022 al ricorrente se - come risulta dagli atti - non era presente all'incontro con Sanna e Pireddu anche Antonio Murittu. Ancora, il ruolo di collettore di denaro del ricorrente è fatto derivare dal profitto e utilità personali conseguite dalla realizzazione dei reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 e senza considerare í rapporti di natura amicale tra il ricorrente ed il Sanna. Del pari, priva di motivazione è la ritenuta consapevolezza del ricorrente di far parte del contesto associativo adducendosi una generica quanto indecifrabile consapevolezza nell'indagato sulla base di argomenti non riferiti alla sua persona. 2.3.

Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alle ritenute esigenze cautelari sul piano della loro attualità e concretezza e su quello della adeguatezza e proporzionalità. Il provvedimento impugnato omette di motivare sul fattore temporale e sull'assenza di rapporti con l'associazione. In particolare, con riguardo alla definitiva interruzione di rapporti dal 4 aprile 2022 ed all'assenza conclamata di contatti e rapporti con soggetti diversi da Antonio e Simone Morittu ed il Sanna nonché con soggetti diversi da coloro ai quali è stata applicata la misura cautelare, non potendosi fare riferimento a presunti altri non identificati.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile in quanto - da un lato - manifestamente infondato quando denuncia la mancanza di motivazione e - dall'altro - genericamente proposto per ragioni in fatto quando censura la manifesta illogicità o contraddittorietà della stessa motivazione. Invero, senza incorrere in vizi logici e giuridici, la ordinanza impugnata giustifica puntualmente la partecipazione del ricorrente al sodalizio facente capo a Bastiano Sanna e Cristian Pireddu, individuando il suo ruolo di soggetto incaricato del prelievo del denaro che i corrieri ricevevano dai destinatari dello stupefacente di tipo cocaina per poi riversarlo ai predetti esponenti apicali (v. pag. 63 e ss.). Tanto desumendolo in modo incensurabile dall'esame dei numerosi reati-fine in cui è coinvolto il Mura - neanche considerato dal ricorso -, tutte le volte con il compito di riceversi il denaro dato in contropartita per le cospicue transazioni in cocaina (in termini di chili) ricevuto dal corriere.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, rispetto alla ineccepibile valutazione cautelare espressa dal Tribunale, incentrata sulla posizione di rilievo del ricorrente nell'ambito associativo, sul suo coinvolgimento nell'ambito dei numerosi e recenti episodi delittuosi fino ai primi mesi del 2022 e dalla sua stessa capacità di autonomi rapporti con altri soggetti non identificati di altri ambiti criminali dedicati al narcotraffico (v. pg. 67 e ss.), rilevandosi la mera asserzione difensiva sulla interruzione dei rapporti a decorrere dal 4 aprile 2022. Anche la adeguatezza della misura inframuraria è puntualmente motivata considerando i molteplici elementi sintomatici a carico che non consentono di ritenere superata la presunzione di adeguatezza vigente in materia, non potendosi prospettare alcuna affidabilità sull'autocontrollo del ricorrente (v. pag. 70 e sg.).4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

5. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,