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Sentenza — n. 47143/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47143/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47143/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce, in parziale accolglimento dell'istanza di riesame proposta da Cosimo Storino avverso la ordinanza cautelare emessa il 17 marzo 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata la misura della custodia in carcere, ha annullato la predetta ordinanza in relazione al reato di cui al capo 16) (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e riqualificato i fatti contestati al capo 1 nel delitto di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/90, confermando la misura applicata anche in relazione ai reati di cui ai capi 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26 e 28 (art. 73 d.P.R. n. 309/90).

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. n. 309/90, art. 74 d.P.R. n. 309/90; Sentenza — n. 47143/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

Parole chiave

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partecipazione al reato atti istruttori penali atto sessuale con un detenuto comunicazione degli elementi a carico procedimento penale pendente aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. n. 309/90
309/90, confermando la misura applicata anche in relazione ai reati di cui ai capi 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26 e 28 (art. 73 d.P.R. n. 309/90).
art. 74 d.P.R. n. 309/90
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione i difensori dello Storino deducendo con unico motivo violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Storino Cosimo, nato a Sava il 19/02/1973 avverso la ordinanza del 18/04/2023 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce, in parziale accolglimento dell'istanza di riesame proposta da Cosimo Storino avverso la ordinanza cautelare emessa il 17 marzo 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata la misura della custodia in carcere, ha annullato la predetta ordinanza in relazione al reato di cui al capo 16) (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e riqualificato i fatti contestati al capo 1 nel delitto di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/90, confermando la misura applicata anche in relazione ai reati di cui ai capi 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26 e 28 (art. 73 d.P.R. n. 309/90).

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione i difensori dello Storino deducendo con unico motivo violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90. Il Tribunale non ha valutato la credibilità delle dichiarazioni di Andrisano e D'Uggento né rilevato le evidenti contraddizioni tra le stesse in relazione al presunto acquisto da parte del ricorrente della piazza di spaccio dal Buccoliero, individuandosi invece la notevole attività di spacciatrice della moglie dello stesso ricorrente. Né risulta individuato il contributo del ricorrente alla associazione essendosi trasferiti dati indiziari relativi alla moglie dello stesso ricorrente a quest'ultimo.

Ancora, erronea è l'individuazione del ricorrente nel colloquio tenuto dal Di Palmo, come pure la valenza dell'espressione di Antonio Panariti nel colloqui con il Di Palmo circa i presunti acquisti di stupefacente dello Storino e della sorella da altri fornitori. Del resto incongruo è il riferimento alla gestione da parte del ricorrente di una piazza di spaccio, trattandosi di spaccio presso il proprio domicilio, anche in relazione alla assenza dello Storino da Sava a seguito della patita reclusione in Milano per fatti di spaccio del tutto scollegati agli interessi del gruppo Panariti- Buccoliero.

Infine, illogica è la pretesa indicazione dello Storino da parte del Panariti al Di Palmo come colui a cui deve fare riferimento per le necessità del sodalizio, attese le considerazioni espresse dalla conversazione n. 2568 dalla quale emerge l'astio nutrito dal Panariti nei confronti della sorella e del marito per l'acquisto della droga da altra parte e per l'invidia da loro nutrita.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. La partecipazione. associativa del ricorrente è stata individuata in base alle dichiarazioni di Andrisano - che indica Teresa Panariti, moglie dello Storino, quale "numero uno" dello spaccio a Sava e lo Storino quale cessionario di una piazza di spaccio da parte di Giuseppe Buccoliero - e D'Uggento - che descrive con dovizia di particolari l'attività illecita dei due coniugi - e la madre di quest'ultimo, Monica Poderi - arrestata con lui - che ne conferma le dichiarazioni. Alle propalazioni danno riscontro le captazioni indicate, interpretate senza vizi logici, che danno conto della cospicua attività di spaccio svolta dal ricorrente e dalla moglie mentre il primo era agli arresti domiciliari, in un chiaro contesto associativo (v. pg. 2 e sg. della ordinanza).

Si tratta di quelle tra Antonio Panariti, fratello di Teresa Panariti, e Massimo Di Palmo del 28 Ottobre 2020 riguardanti una fornitura di cocaina da parte di questi della quale Teresa Panariti si era lamentata - così necessitando l'incontro tra i due. Nel corso della conversazione il Panariti indica al Di Palmo le abitazioni dei sodali ai quali può rivolgersi in caso di necessità (se "il cimitero sta chiuso" - il cimitero di Sava è il luogo in cui si pianificava l'attività di spaccio, v. pg. 2 della ordinanza), indicando anche quella del ricorrente; inoltre, i due manifestano il sospetto che i due coniugi si riforniscano, a loro insaputa, da altri canali e la ordinanza annota la verosimiglianza di tale sospetto considerando l'arresto del ricorrente del precedente febbraio per detenzione, con il cugino Pasquale D'Amato, di 11 kg di mariuhana, 11 kg di hashish e 56 grammi di cocaina a Milano.

3. E' pertanto incensurabile la ricostruzione indiziaria posta a base della ipotesi associativa operata dal provvedimento impugnato al quale non sono opponibili le censure fattuali alle dichiarazioni dei propalanti e una non consentita rilettura del compendio captativo.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma