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Sentenza — n. 47136/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47136/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47136/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 21/03/2023 la Corte di appello di Bologna ha riformato quella del G.i.p. del Tribunale di Ravenna in data 2/2/2022, assolvendo Massimiliano La Sala dal delitto di cui all'art. 328, connma primo, cod. pen., per insussistenza del fatto con revoca delle statuizioni civili.

Regesto Legislator

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art. 180 cod. proc. pen, art. 622 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47136/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Richiamando giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 10813 del 13/12/2011, Pansa, Rv. 252470), si rileva che «l'omessa notifica del decreto di citazione, avanti il giudice di appello, alla parte civile regolarmente costituita, nel corso del giudizio di primo grado, determina la nullità di cui all'art. 178, comma primo, lett. c) - concernente la violazione delle norme che prevedono l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza di una parte privata - sottoposta al regime di cui all'art. 180 cod. proc. pen. la quale, ove tempestivamente dedotta, comporta l'annullamento della sentenza, impugnata ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello».

Parole chiave

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annullamento civile impugnabilità della decisione di rinvio revisione in materia civile revoca della decisione amministrativa revoca della rendita d'invalidità diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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art. 180 cod. proc. pen
c) - concernente la violazione delle norme che prevedono l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza di una parte privata - sottoposta al regime di cui all'art. 180 cod. proc. pen.
art. 622 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pepe Angelo Davide, nato il 08/05/1977 a Milano nei confronti di La Sala Massimiliano, nato il 31/12/1979 a Ravenna avverso la sentenza in data 21/03/2023 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; udita la requisitoria del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento con rinvio agli effetti civili; udito il difensore della parte civile, Avv. Marco Bertozzi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso depositando conclusioni e nota spese; letta la memoria inviata dal difensore dell'imputato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/03/2023 la Corte di appello di Bologna ha riformato quella del G.i.p. del Tribunale di Ravenna in data 2/2/2022, assolvendo Massimiliano La Sala dal delitto di cui all'art. 328, connma primo, cod. pen., per insussistenza del fatto con revoca delle statuizioni civili.

2. Ha proposto ricorso la parte civile Angelo Davide Pepe tramite il suo difensore. Deduce la nullità della sentenza in ragione della mancata notifica alla parte civile della citazione per il giudizio di appello. Segnala inoltre l'erroneità della sentenza assolutoria richiamando a tal fine giurisprudenza di legittimità.

3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, mentre il difensore dell'imputato ha inviato una memoria con le conclusioni. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, in quanto risulta che il giudizio di appello, conclusosi con l'assoluzione dell'imputato appellante e con la revoca delle statuizioni civili, si è svolto senza la previa citazione della parte civile, rimasta in effetti assente e non posta in grado di interloquire.

2. Richiamando giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 10813 del 13/12/2011, Pansa, Rv. 252470), si rileva che «l'omessa notifica del decreto di citazione, avanti il giudice di appello, alla parte civile regolarmente costituita, nel corso del giudizio di primo grado, determina la nullità di cui all'art. 178, comma primo, lett. c) - concernente la violazione delle norme che prevedono l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza di una parte privata - sottoposta al regime di cui all'art. 180 cod. proc. pen. la quale, ove tempestivamente dedotta, comporta l'annullamento della sentenza, impugnata ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello».

3. Su tali basi, avendo la parte civile dedotto la nullità con il ricorso, primo atto con cui l'eccezione avrebbe potuto essere proposta, e assumendo l'eccezione rilievo preliminare ed assorbente, in quanto correlata al rispetto del contraddittorio e alla sussistenza delle condizioni per una valutazione inerente al merito della regiudicanda, deve annullarsi la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello agli effetti dell'art. 622 cod. proc. pen. anche per la regolamentazione delle spese del presente grado. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legi