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Sentenza — n. 47011/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses extradition appeal regarding Moldavia, upholding Article 699 procedural limits on speciality principle.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47011/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Ivan Gutu's appeal against the Milan Court of Appeal's decision to approve extradition to Moldova for aggravated fraud. Gutu argued that extradition violated Article 705 of the Criminal Procedure Code due to risks of inhuman treatment in Moldovan prisons and potential violations of the principle of speciality. The Court dismissed these claims, ruling that the lower court correctly limited its review to the specific crime for which extradition was requested, leaving the assessment of speciality and detention conditions to the Minister of Justice.

Regesto Legislator

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Art. 699 c.p.p.; Art. 14 Convenzione europea di estradizione: The appellate court's review of extradition conditions is restricted to the specific crime for which extradition is requested, while the principle of speciality and detention conditions remain subject to the Minister of Justice's discretion upon adoption of the decree.

Parole chiave

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extradition procedure principle of speciality inhuman treatment risk Criminal Procedure Code Minister of Justice Moldavia extradition appellate review limits statuto di protezione per ucraini

Disposizioni normative citate

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Art. 699 c.p.p.
A mente dei commi 3 e 4 di tale art. 699 spetta, infatti, al Ministro porre eventuali condizioni al momento dell'adozione del decreto di estradizione e verificare il successivo rispetto del prescritto principio di specialità.4.
Art. 14 Convenzione europea di estradizione
Legge n. 69 del 2005
E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la disciplina del mandato di arresto europeo, di cui alla legge n. 69 del 2005, è inapplicabile ai rapporti di cooperazione internazionale che riguardino l'Italia e uno Stato che non è membro dell'Unione europea.
d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161
Decisione quadro 2008/909/GAI
artt. 699 cod. proc. pen
Violazione di legge, in relazione agli artt. 699 cod. proc. pen.
art. 705 cod. proc. pen
Infondate sono le doglianze formulate dal ricorrente con il primo motivo del ricorso, in relazione ad un'asserita violazione dell'art. 705 cod. proc. pen., censure che sono state rappresentate nell'atto di impugnazione in termini aspecifici rispetto alle dettagliate argomentazioni valorizzate dai giudici di merito.
art. 699 cod. proc. pen
A mente dei commi 3 e 4 di tale art. 699 spetta, infatti, al Ministro porre eventuali condizioni al momento dell'adozione del decreto di estradizione e verificare il successivo rispetto del prescritto principio di specialità.4.
art. 203 disp. att. cod. proc. pen
Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 45527 del 16/11/2022, Nedzelskiy
Sez. 6, n. 45527 del 16/11/2022, Nedzelskiy, non mass.; conf.
Sez. F, n. 32430 del 01/09/2022, P.
Sez. F, n. 32430 del 01/09/2022, P., cit.).
Corte costituzionale n. 177 del 2023
Corte costituzionale n. 178 del 2023
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gutu Ivan, nato in Moldavia il 25/02/2000 (CUI CCB1YA1) avverso la sentenza del 23/06/2023 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'avv. Davide Montani, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione presentata dalla Repubblica di Moldavia nei confronti del cittadino moldavo Ivan Gutu per dare esecuzione alla sentenza di condanna definitiva per il reato di truffa aggravata: istanza in relazione alla quale il prevenuto era stato tratto in arresto in Italia il 19 gennaio 2023 e sottoposto alla misura custodiale in carcere. Rilevava la Corte territoriale come vi fossero le condizioni, previste tanto dalla Convenzione europea di estradizione quanto dalla disciplina codicistica, per accogliere quella richiesta di estradizione passiva esecutiva; come l'entità della pena da espiare fosse compatibile con l'accoglimento di tale istanza; come fossero assenti ragioni ostative, posto che l'autorità straniera aveva fornito adeguate informazioni in ordine al carcere ove il predetto sarebbe stato destinato e al regime detentivo al quale sarebbe stato sottoposto; come non vi fossero concrete ragioni per ritenere che il principio di specialità sarebbe stata violato ovvero che l'estradando sarebbe stato sottoposto a trattamenti disumani o degradanti; ed ancora, come fosse irrilevante in questa fase che il prevenuto aveva avanzata istanza di asilo in Italia ovvero aveva chiesto di poter scontare la pena in un carcere italiano.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Gutu, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto in seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'art. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., sussistendo un grave rischio che l'estradando possa essere sottoposto ad un trattamento disumano e degradante, in ragione delle informazioni sullo stato del carcere di Chisinau fornite nel 2020 dal Comitato anti-tortura del Consiglio d'Europa, dall'associazione "Antigone" e da un documentario televisivo; nonché della inattendibilità delle indicazioni fornite dall'autorità governativa della Moldavia, essendo stato utilizzato un "modulo" dal contenuto non preciso e identico a quello predisposto in passato per altro estradando; non potendosi neppure escludere la sottoposizione a regimi detentivi speciali o l'assegnazione dell'interessato a istituti o a celle sovraffollate. 2.2.

Violazione di legge, in relazione agli artt. 699 cod. proc. pen. e 14 Conv. europea di estradizione, per avere il governo moldavo comunicato che il Gutu (che ha dichiarato di non rinunciare al principio di specialità) è imputato per altro reato, indicato come commesso nel 2020, in un processo pendente nello Stato richiedente, e che anche per tale reato doveva considerarsi domandata I 'estradizione. 2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 705 cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale erroneamente escluso che il Gutu, se consegnato, corra un concreto pericolo di vita per la guerra attualmente esistente nella confinante Ucraina e vi sia un rischio che, anche per il pericolo di un colpo di stato interno, possa essere arruolato. 2.4.

Violazione di legge, in relazione alle disposizioni della legge n. 69 del 2005, per avere la Corte di appello ingiustificatamente escluso che le norme in materia di mandato di arresto europeo siano applicabili al Gutu, cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europeo, al contrario di quanto stabilità dalla Corte di giustizia UE in una sua recente sentenza; in ogni caso, al prevenuto è applicabile il d.lgs. n. 161 del 2010, che permette al cittadino extracomunitario di chiedere di espiare la pena in uno degli Stati membri dell'Unione, per favorire le finalità rieducative della pena.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Ivan Gutu vada rigettato.

2. Infondate sono le doglianze formulate dal ricorrente con il primo motivo del ricorso, in relazione ad un'asserita violazione dell'art. 705 cod. proc. pen., censure che sono state rappresentate nell'atto di impugnazione in termini aspecifici rispetto alle dettagliate argomentazioni valorizzate dai giudici di merito. Risulta congruamente motivata, con valutazioni con riferimento alle quali non è riconoscibile la violazione di alcuna norma di legge, la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello ha valorizzato i dati di conoscenza forniti da organizzazioni non governative che avevano escluso la permanenza della situazione di disagio nelle carceri moldave che era stata rilevata in passato anche da organizzazioni non governative.

In particolare, risulta che nel febbraio 2023 il Comitato anti-tortura del Consiglio d'Europa, dopo aver effettuato una ennesima visita in quel Paese, non aveva più rilevato la presenza di quegli aspetti di criticità riconosciuti nel passato, limitandosi esclusivamente «ad invitare le autorità moldove a intraprendere senza indugio un'azione risoluta per affrontare il fenomeno della gerarchia informale e della violenza e intimidazioni tra detenuti in tutto il sistema penitenziario». In una siffatta situazione - nella quale non è utilizzabile il contenuto di un non meglio precisato documentario trasmesso da una televisione satellitare - non pare, dunque, ravvisabile quella violazione dell'art. 3 CEDU che, secondo quanto specificato dalla Corte di Strasburgo, impone allo Stato l'obbligo positivo di assicurarsi che tutte le persone ristrette siano detenute in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato a uno stress o a una prova la cui intensità superi il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione e che, considerate le esigenze pratiche della carcerazione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati in maniera adeguata (così nella sentenza Ciobanu c.

Romania e Italia, n. 4509/08, §§ 44, 9 luglio 2013). Le doglianze del ricorrente appaiono meramente ripetitive di quelle già motivatamente disattese dai giudici di merito, i quali, con un percorso argonnentativo congruo, hanno spiegato come la situazione esistente in Moldavia soddisfa attualmente il requisito del rispetto degli standard convenzionali in materia di divieto di sottoposizione del detenuto a trattamenti inumani e degradanti (in senso conforme Sez. F, n. 32430 del 01/09/2022, P., non mass.). D'altro canto, al di là di un generico riferimento alla possibilità che le autorità moldave abbiano potuto riproporre il contenuto delle informazioni richieste per altri estradandi, va detto che nel caso di specie la Corte di appello di Milano ha chiesto ed ottenuto informazioni dettagliate sul trattamento penitenziario cui sarà in concreto sottoposto il ricorrente: in tal modo venendo posta in condizioni di verificare le attuali condizioni di trattamento nei relativi istituti di pena, di acquisire informazioni individualizzate sul piano di detenzione con le precise modalità di esecuzione e del percorso rieducativo che sarà seguito negli istituti penitenziari ove l'estradando verrà assegnato.

3. Il secondo motivo è manifestamente fondato. A fronte della specifica questione che era stata posta dalla difesa dell'odierno ricorrente, la quale aveva segnalato che nelle informazioni trasmesse l'autorità giudiziaria moldava aveva fatto riferimento anche all'esistenza di un processo pendente a carico del prevenuto per un reato diverso da quello per il quale era intervenuta la condanna definitiva ed era stata domandata la consegna, la Corte di appello di Milano ha fatto buon governo della disciplina dettata dall'art. 699 cod. proc. pen. stabilendo, nel dispositivo della propria sentenza, che il riconoscimento delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione riguarda esclusivamente il reato di truffa aggravata per la quale il Gutu era stato condannato in Moldavia con pronuncia definitiva.

A mente dei commi 3 e 4 di tale art. 699 spetta, infatti, al Ministro porre eventuali condizioni al momento dell'adozione del decreto di estradizione e verificare il successivo rispetto del prescritto principio di specialità.4. Il terzo motivo del ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire come non comporti una violazione dell'art. 705 cod. proc. pen. la decisione di accogliere una richiesta di estradizione verso uno Stato per l'assegnazione a istituti di detenzione che non siano direttamente interessati da eventi bellici (v.

Sez. 6, n. 45527 del 16/11/2022, Nedzelskiy, non mass.; conf. Sez. F, n. 32430 del 01/09/2022, P., cit.). In tal senso, appare confacente la motivazione contenuta nella sentenza gravata con la quale i giudici di merito hanno evidenziato come, in caso di estradizione, il Gutu sarà destinato a carceri che si trovano in una regione attualmente non direttamente interessata dai combattimenti tra le forze armate ucraine e quelle russe; mentre indeterminati e solo eventuali appaiono i timori che, in caso di un colpo di stato interno alla Moldavia, il prevenuto possa essere arruolato nell'esercito, in forza di un atto autoritativo.

5. Il quarto motivo del ricorso è manifestamente infondato. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la disciplina del mandato di arresto europeo, di cui alla legge n. 69 del 2005, è inapplicabile ai rapporti di cooperazione internazionale che riguardino l'Italia e uno Stato che non è membro dell'Unione europea. In tale ottica, è irrilevante il riferimento alle recenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea (quella del 18 aprile 2023 nel caso E.D.L. e quella del 6 giugno 2023 nel caso 0.G.) - delle cui indicazioni interpretative vi è anche riferimento nelle correlate due pronunce della Corte costituzionale n. 177 e n. 178 del 2023 - che attengono esclusivamente alla estensione ai cittadini di Stati terzi non appartenenti all'Unione di garanzie previste per i cittadini dell'Unione, ma sempre nell'ambito delle relazioni tra Stati dell'Unione.

Del pari non pertinente è la sollecitazione difensiva all'applicazione nel caso di specie della disciplina del d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, che riguarda le disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione sempre nell'ambito dei rapporti tra Stati dell'Unione europea.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. 9

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle