Ordinanza — n. 46997/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ibrahim Ossein Mohammed, nato in Egitto il 12/04/1986 avverso la sentenza del 11/05/2023 emessa dal Tribunale di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto avverso sentenza di pena patteggiata è inammissibile perché prospetta vizi non consentiti dalla legge: il ricorrente invero solo in termini astratti e meramente evocativi enuncia il vizio della erronea qualificazione giuridica del fatto ex art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., ma in realtà prospetta vizi relativi all'accertamento degli elementi del reato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 46997/2023 — snpen · Corte di Cassazione: OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto avverso sentenza di pena patteggiata è inammissibile perché prospetta vizi non consentiti dalla legge: il ricorrente invero solo in termini astratti e meramente evocativi enuncia il vizio della erronea qualificazione giuridica del fatto ex art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., ma in realtà prospetta vizi relativi all'accertamento degli elementi del reato;
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ibrahim Ossein Mohammed, nato in Egitto il 12/04/1986 avverso la sentenza del 11/05/2023 emessa dal Tribunale di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto avverso sentenza di pena patteggiata è inammissibile perché prospetta vizi non consentiti dalla legge: il ricorrente invero solo in termini astratti e meramente evocativi enuncia il vizio della erronea qualificazione giuridica del fatto ex art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., ma in realtà prospetta vizi relativi all'accertamento degli elementi del reato;
Considerato che la disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza nei soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, cgrirn indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci il 30 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Preside e Ersili va ese Anna Cr . •l Depositato in Cancelleria 2 2 NOV 2023 °9g!, Il