Ordinanza — n. 46995/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ziccardi Francesco, nato a Napoli il 22/06/1967 avverso la sentenza del 24/04/2023 emessa dalla Corte d'appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto avverso sentenza che ha definito l'appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46995/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato infatti che il ricorrente denuncia la omessa motivazione sull'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., che costituisce motivo non consentito (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), fatta salva l'ipotesi - nella specie non ricorrente - in cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ziccardi Francesco, nato a Napoli il 22/06/1967 avverso la sentenza del 24/04/2023 emessa dalla Corte d'appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto avverso sentenza che ha definito l'appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge;
Considerato infatti che il ricorrente denuncia la omessa motivazione sull'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., che costituisce motivo non consentito (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), fatta salva l'ipotesi - nella specie non ricorrente - in cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30-9ttobre 2023 Il Consigyere estensore Il Preside e