Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds and procedural simplification rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the joint appeals by Buonomo and Di Micco inadmissible. The defendants had waived all appeal grounds except those regarding sentence length, which triggered specific inadmissibility rules under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code. Consequently, the Court ruled that the simplified cassation procedure was inapplicable because the waiver excluded the necessary procedural participation required for such appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: When a defendant waives appeal grounds except for sentence length, the cassation appeal is inadmissible under the simplified procedure due to lack of required participation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. Buonomo Domenico, n. Napoli 14/04/1932 2. Di Micco Giuseppe, n. Caserta 23/07/1991 avverso la sentenza n. 5160/23 della Corte di appello di Napoli del 17/04/2023 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento delle concordi richieste formulate dalle parti, ha applicato ai sensi dell'art. 599- b i s cod. proc. pen., nei confronti di Domenico Buonomo e Giuseppe Di Micco la pena convenuta di quattro anni e sei mesi di reclusione e 18.000,00 euro di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 99, 110 cod. pen. pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e 110, 697 cod. pen.; che avverso la sentenza hanno proposto ricorso congiunto per cassazione gli imputati che deducono entrambi la violazione degli artt. 125, 129, comma 3 e 599-bis cod. proc. pen., lamentando la totale assenza di motivazione a sostegno della pena applicata; che con la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione di quelli riguardanti la misura della pena, consustanziale al raggiungimento del concordato di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., risulta inammissibile il ricorso per cassazione riguardante i motivi rinunciati espressamente ovvero vizi diversi da quelli attinenti alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia o all'applicazione di una pena illegale (tra molte v.
Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, dep. 2020, Ferrarini, Rv. 278142); che in tale caso la Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità della impugnazione con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen.; che i ricorsi debbono, pertanto, essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila ciascuno P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così