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Ordinanza — n. 46993/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46993/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46993/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Petrillo Carmine, n. Napoli 23/02/1969 avverso la sentenza n. 6246/23 della Corte di appello di Napoli del 15/05/2023 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento della concorde richiesta formulata dalle parti, ha applicato ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., nei confronti di Carmine Petrillo la pena di tre anni di reclusione in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (previa diversa qualificazione del fatto rispetto alla più grave imputazione di cui all'art. 73, comma 1), 337, 385, comma 3, 99, comma 4, cod. pen., ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione; che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione in merito agli aumenti di pena determinati ai sensi dell'art. 81 cod. pen. ed all'entità della sanzione applicata in sede di reato continuato; che il ricorrente si duole, quindi, della misura della pena convenuta ed applicata, senza allegarne profili di illegalità; che con la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione di quelli riguardanti la misura della pena, consustanziale al raggiungimento del concordato di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., risulta inammissibile il ricorso per cassazione riguardante i motivi rinunciati espressamente ovvero vizi diversi da quelli attinenti alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia o all'applicazione di una pena illegale (tra molte v.

Regesto Legislator

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art. 599- bis cod. proc. pen, art. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 46993/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, dep. 2020, Ferrarini, Rv. 278142); che in tale caso la Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità della impugnazione con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen.; che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzioni penali recidiva nell'infrazione pena privativa della libertà commisurazione della pena per traffico di stupefacenti revisione della sentenza penale prescrizione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599- bis cod. proc. pen
art. 81 cod. pen
pen., ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione; che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione in merito agli aumenti di pena determinati ai sensi dell'art. 81 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Petrillo Carmine, n. Napoli 23/02/1969 avverso la sentenza n. 6246/23 della Corte di appello di Napoli del 15/05/2023 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento della concorde richiesta formulata dalle parti, ha applicato ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., nei confronti di Carmine Petrillo la pena di tre anni di reclusione in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (previa diversa qualificazione del fatto rispetto alla più grave imputazione di cui all'art. 73, comma 1), 337, 385, comma 3, 99, comma 4, cod. pen., ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione; che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione in merito agli aumenti di pena determinati ai sensi dell'art. 81 cod. pen. ed all'entità della sanzione applicata in sede di reato continuato; che il ricorrente si duole, quindi, della misura della pena convenuta ed applicata, senza allegarne profili di illegalità; che con la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione di quelli riguardanti la misura della pena, consustanziale al raggiungimento del concordato di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., risulta inammissibile il ricorso per cassazione riguardante i motivi rinunciati espressamente ovvero vizi diversi da quelli attinenti alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia o all'applicazione di una pena illegale (tra molte v.

Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, dep. 2020, Ferrarini, Rv. 278142); che in tale caso la Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità della impugnazione con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen.; che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

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