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Ordinanza — n. 46680/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea bargain sentencing are inadmissible for non-exhausted legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46680/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeals by Cataneo and Di Mare inadmissible under simplified procedure. Both appellants raised issues regarding the balance of mitigating and aggravating circumstances and the sufficiency of reasoning for their guilt, respectively. The Court ruled that such arguments are impermissible in plea bargain cases because the law strictly limits review to specific statutory violations, excluding general claims about sentencing logic or evidentiary gaps.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing judgments are inadmissible for grounds not exhaustively listed in the statute, such as general violations of law regarding sentencing balance or lack of motivation.

Parole chiave

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plea bargain appeals inadmissible grounds simplified procedure sentencing logic statutory limits circostanze aggravanti o attenuanti gravità della pena attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis:
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 129 cod.
pen.; Considerato, infatti, che in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art.
Artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 (dep. 2023), Sacchettino
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da Cataneo Emanuele, nato a Noto il 18/11/1968; Di Mare Corrado, nato a Modica il 21/03/1979; avverso la sentenza del 16/05/2023 del Tribunale di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposti per motivi non consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata;

Rilevato che Emanuele Cataneo, con unico motivo di ricorso, deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate; Considerato che il motivo è inammissibile poiché incompatibile con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale, che comunque non risulta inficiato da illegalità della pena, non sussistente nella specie; Ritenuto, peraltro, che la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti / è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022 (dep. 2023), Sacchettino, Rv. 283886 - 01), Rilevato che Corrado Di Mare, con unico motivo di ricorso, deduce l'assoluta carenza di motivazione in ordine alla prova della propria colpevolezza; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, a tacere della loro genericità, esulano dalle impugnazioni sperinnentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Considerato, infatti, che in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis:

Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con la condanna deUricorrentt,a1 pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis