Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46679/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for lack of permitted grounds regarding plea bargain sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46679/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible via simplified procedure without formalities. The appellant argued the lower court lacked motivation for dismissing statutory grounds for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The Court ruled that appeals against plea bargain sentencing are strictly limited to specific statutory violations, excluding general claims of missing acquittal grounds.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing are inadmissible for grounds other than those explicitly listed in the statute, such as violations of acquittal causes.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain sentencing cassation inadmissibility statutory grounds limitation acquittal causes simplified procedure disdetta in periodo di prova procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia soppressione di prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis:
Art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce l'assoluta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce l'assoluta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Fiume Salvatore, nato a Catania il 28/04/1990; avverso la sentenza del 20/06/2023 del Tribunale di Ravenna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata;

Rilevato che il ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce l'assoluta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; Considerato, tuttavia, che in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis:

Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); Rilevato che, peraltro, lo stesso ricorrente non deduce quale sia la causa di proscioglimento indebitamente preternnessa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 0