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Ordinanza — n. 46667/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of appeal grounds in plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46667/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived specific grounds for appeal through a plea agreement. The appellant argued for a review of responsibility and guilt, but the court held that such waivers create preclusive effects on the entire proceedings. Consequently, the court ruled that the second-instance judge's acceptance of the plea limited cognition to non-waived issues, rendering the new appeal invalid.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 56 legge 103/2017; Art. 129 c.p.p.: When an accused waives appeal grounds regarding responsibility and guilt in a plea agreement, this creates preclusive effects on the entire procedure, barring subsequent appeals on those same matters.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds plea agreement in second instance preclusive effect of waiver inadmissible appeal cognition limitation motivi di cassazione censure procedurali revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103
Si è altresì precisato che in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 129 cod. proc. pen.
103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Moul Khail Yassine, nato in Marocco il 21/11/1986 avverso la sentenza del 31/03/2023 emessa dalla Corte d'appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento proc:essuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Si è altresì precisato che in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01;

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2023 I