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Sentenza — n. 46666/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses prosecutor's appeal against lower court's exclusion of incriminating evidence due to lack of logical reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46666/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procurator of the Republic appealed a lower court order that excluded incriminating evidence regarding a false attestation. The prosecutor argued the lower court erred by failing to recognize the gravity of the evidence, citing the priest's financial gain and lack of family contact. The Court declared the appeal inadmissible because the lower court's reasoning was not illogical and adequately addressed the insufficiency of the evidentiary platform.

Regesto Legislator

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Art. 374 bis cod. pen.; Inadmissibility of appeal: The Court of Cassation holds that a lower court's decision excluding incriminating evidence is inadmissible for appeal if the reasoning is not illogical and adequately addresses the evidentiary gaps, even when the crime involves a danger element.

Parole chiave

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false attestation danger crime evidentiary platform prosecutor appeal illogical reasoning cautionary proceedings indici di gravità complicità

Disposizioni normative citate

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Art. 374 bis cod. pen.
66), avente ad oggetto il concorso dell'indagato nel reato di cui all'art. 374 bis cod.
art. 374 bis cod. pen
66), avente ad oggetto il concorso dell'indagato nel reato di cui all'art. 374 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Castagnella
Va premesso che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Castagnella, Rv.
Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana
Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova
Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv.
Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine
237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv.
Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino
221001; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv.
Sez. 1, n. 1951 dell'1/04/2010
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento nei confronti di Palaia Francesco Benito, nato il 30/08/1973 a Taurianova, avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 11/04/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto c:he il ricorso venga rigettato. v

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, con ordinanza dell'11-13 aprile 2023 (motivazione depositata il successivo 25 maggio), ha annullato l'ordinanza genetica emessa in data 6 marzo 2023 dal Gip a carico di Palaia Benito Francesco, in relazione all'addebito di cui al capo n. 66), avente ad oggetto il concorso dell'indagato nel reato di cui all'art. 374 bis cod. pen., per aver istigato, tramite l'intervento di due 'ndranghetisti di spicco, un sacerdote - don Giovanni Madafferi - a rilasciare una falsa attestazione in favore di un detenuto, proprio parente, avente ad oggetto circostanze rilevanti al fine di poter ottenere l'affidamento in prova.

2. Avverso detta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria ha presentato ricorso nel quale deduce vizio della motivazione dell'ordinanza del riesame, nella parte in cui ha erroneamente escluso la sussistenza della gravità indiziaria a carico del Palaia sulla base degli elementi rappresentati nel provvedimento applicativo della misura, Rileva al riguardo il PM che dalle indagini è emersa chiaramente la falsità della dichiarazione. Ciò sulla base delle circostanze rappresentate: dal fatto che il sacerdote non ha instaurato alcun contatto con la famiglia Palaia o con il difensore del beneficiario ma con intermediari (il boss Delfino Rocco e il di lui figlio Salvatore) del tutto estranei al nucleo familiare del detenuto; dalla circostanza che per tale "attività" il sacerdote avrebbe percepito 300 euro (circostanza, questa, non negata dal Madafferi, anche se ricondotta alla necessità di una copertura assicurativa preso l'INPS); dall'argomentazione che, essendo il reato ex art. 374 bis cod. pen. una fattispecie di pericolo, non è necessario per la sua integrazione che l'attività attestatrice di fatti non veri destinata alla Autorità Giudiziaria sia effettivamente portata a conoscenza della stessa o raggiunga l'obiettivo di trarla in inganno, risultando dunque irrilevante il mancato reperimento della dichiarazione e la non individuazione del procedimento al quale la stessa era finalizzata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Castagnella, Rv. 279789 - 01) che in sede cautelare il controllo di legittimità è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e al principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460;

Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), avuto, altresì, riguardo alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giucizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che è intesa invece all'acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell'imputato (Sez.1, n.1951 dell'1/04/2010, Rv.247206).

2. Alla luce dei principi sopra ricordati, il ricorso del Pubblico ministero è inammissibile. Il ricorrente procuratore della Repubblica con l'atto di impugnazione richiede infatti alla Corte una complessiva rilettura delle emergenze delle indagini, a fronte di una motivazione certamente non illogica del provvedimento impugnato che ha argomentato in merito alla carenza indiziaria relativamente alla contestazione di cui all'art. 374 bis cod. pen.

3. L'ordinanza impugnata ha escluso la ricorrenza del necessario profilo della gravità indiziaria rilevando che: non è stata reperita la dichiarazione in questione; non è stato possibile individuare il procedimento in relazione al quale la falsa attestazione è stata prodotta; mancano concreti elementi dai quali poter inferire che detta attestazione a firma di don Madafferi - ove pure esistente - avesse un contenuto falso o di comodo e che, al contrario, essa non dovesse intendersi quale certificazione di effettiva disponibilità ad accogliere il soggetto destinatario dell'atto.

La motivazione del Tribunale del riesame non è illogica avendo adeguatamente argomentato in ordine alla radicale insufficienza di gravità indiziaria nei confronti dell'indagato, atteso che gli elementi a carico del Palaia non superano il livello di mero "sospetto" difettando gravi e precisi indizi sia in ordine all'effettiva esistenza di detta attestazione sia in merito alla sua falsità. Atteso tale deficit - non superato dalle considerazioni del PM ricorrente - non assume rilevanza significativa la natura di reato di pericolo della fattispecie ex art. 374 bis cod. pen., dal momento che presupposto imprescindibile per l'integrazione del delitto è l'accertata materialità del fatto, in merito alla quale in modo plausibile il Tribunale del riesame ha escluso la necessaria piattaforma indiziaria. .- - - ,- --•;''. ', -2

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ri