Cassation appeal dismissed due to subsequent lack of interest following a material error correction in the lower court's judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the interest in challenging the lower court's decision had ceased to exist. The Tribunal of Catania had initially declared itself incompetent and ordered the transfer of files to Siracusa, but later corrected a material error stating the transfer should be to the collegial tribunal. The Court ruled that this correction rendered the original controversy moot, absorbing the appellant's goal and eliminating the legal interest required for further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c.p.p.; Art. 37 c.p.p.: When a material error correction in a lower court judgment eliminates the substantive dispute, the subsequent lack of interest renders the cassation appeal inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA su ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa nel procedimento penale a carico di: Dario Pincio, nato a Siracusa il 29/11/1979; Giovanni Linares, nato a Siracusa il 29/11/1992; Alessandro Di Gregorio, nato a Siracusa il 19/10/1990; Alberto Genovese, nato a Siracusa il 03/08/1992 avverso la sentenza del 30/11/2022 del Tribunale di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine ok, OSSERVA Rilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa ha proposto ricorso in Cassazione, deducendo l'abnormità della sentenza con cui il Tribunale di Catania - nell'ambito del procedimento nei confronti degli imputati indicati in epigrafe, per i reati di cui agli artt. 74, commi I e 2, e 73 d.P.R. 09/10/1990, n. 309, commessi entrambi, secondo la prospettazione accusatoria, in Siracusa - dichiarava la propria incompetenza per territorio e trasmetteva gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siracusa.
Rilevato che, successivamente alla presentazione del ricorso, con ordinanza del 07/03/2023, il Tribunale di Catania ha disposto una correzione dell'errore materiale precisando che, nel dispositivo della sentenza impugnata, le parole «ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Siracusa» debbono leggersi come «ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa in composizione collegiale». Rilevato, che, secondo l'insegnamento di legittimità, vi è "carenza d'interesse sopraggiunta" nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso e che alla sopravvenuta carenza di interesse fa, dunque, seguito la dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Sez.
U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694). Ritenuto che l'interesse del ricorrente è venuto meno per effetto della suddetta correzione di errore materiale e che il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile con procedura de plano; t
P.Q.M.
l e f i e n c Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.