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Sentenza — n. 46661/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against conviction for minor association charges due to lack of legal grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46661/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible, upholding the appellate court's conviction and sentencing adjustments. The defendants argued for a reclassification of the crime as a 'minor association' based on the group's small size and family ties, while also contesting the specific role of one appellant as an organizer. The court rejected these claims, finding the association's operational structure, territorial control, and supply chain capabilities demonstrated facts inconsistent with the legal definition of a minor association.

Regesto Legislator

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Art. 74, comma 6 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309; Art. 73, comma 5 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309: The court establishes that an association is legally classified as 'minor' only if its members exclusively planned and executed acts of minor gravity, a requirement not met when the group's operational capacity and supply networks indicate involvement in more serious criminal activities.

Parole chiave

Generato dall'IA
minor association criminal organization drug trafficking legal qualification appeal inadmissibility sentencing adjustment territorial control crimine organizzato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 74, comma 6, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
599-bis cod.proc.pen., con rinuncia ai motivi, fatta eccezione di quello relativo alla qualificazione giuridica dell'associazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, D.P.R.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Nel caso di specie, tale requisito logico non risulta rispettato, tant'è che i reati fine - per i quali è intervenuta condanna - non sono stall tutti derubricati nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R.
art. 599-bis cod.proc.pen
Nel giudizio di appello, tutti gli imputa t addivenivano al concordato ex art. 599-bis cod.proc.pen., con rinuncia ai motivi, fatta eccezione di quello relativo alla qualificazione giuridica dell'associazione ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.6, n. 1642 del 9/10/2019
309 del 1990 (Sez.6, n. 1642 del 9/10/2019, dep.2020, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Carcione Angelo, nato a Catania il 7/3/1993 Tenente Luigi, nato a Catania il 16/10/1988 Tenente Orazio, nato a Catania il 27/5/1994 avverso la sentenza emessa il 28/10/2022 dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania confermava le condanne emesse nei confronti dei ricorrenti, rimodulando il trattamento sanzionatorio. Nel giudizio di appello, tutti gli imputa t addivenivano al concordato ex art. 599-bis cod.proc.pen., con rinuncia ai motivi, fatta eccezione di quello relativo alla qualificazione giuridica dell'associazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, D.P.R. 9 ottobre 1990 ed al trattamento sanzionatorio; il solo Orazio Tenente insisteva anche per l'accoglimento del motivo concernente il riconoscimento del ruolo di organizzatore dell'associazione.

2. Avverso la suddetta sentenza, i ricorrenti proponevano un motivo comune, per vizio di motivazione e violazione di legge, in merito all'omessa riqualificazione del reato associativo ai sensi dell'art. 74, comma 6, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Si sottolinea come l'associazione avesse una struttura minimale, essendo composta da un organizzatore coadiuvato da due familiari, oltre ad altri due associati dediti all'attività di spaccio. L'associazione, inoltre, trattava esclusivamente marijuana ed i quantitativi oggetto di cessione erano di modesta entità.

3. Nell'interesse del solo Orazio Tenente veniva formulato L n ulteriore motivo di ricorso, per violazione di legge e vizio di motivazione, concernente l'erroneo riconoscimento del ruolo di promotore o organizzatore. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono manifestamente infondati.

2. Prendendo le mosse dal motivo proposto nell'interesse del solo Orazio Tenente, se ne rileva l'aspecificità, nella misura in cui il ricorrente ripropone la tesi secondo cui non avrebbe svolto il ruolo di promotore e organizzatore, omettendo completamente di confrontarsi con l'esaustiva motivazione contenuta nella sentenza impugnata. La Corte di appello ha fornito plurinni e circostanziati elementi fattuali a sostegno dell'attribuzione del ruolo di organizzatore all'imputato. In sintesi, nella sentenza impugnata si è evidenziato come il ricorrente, all'epoca dei fatti ristretto agli arresti domiciliari, esercitasse ur assiduo controllo sulle attività di spaccio svolte dai sodali, impartendo direttive, sovrintendendo alle singole cessioni (eseguite dai correi), fornendo indicazione sulle modalità di occultamento dello stupefacente, esercitando un potere gerarchico sugli associati (si rinvia a pg.18-23).

Sulla base di tali elementi, la Corte di appello - con motivazione immune da vizi censurabili in questa sede - ha ritenuto che a Orazio Tenente era riconosciuto 72.1 un ruolo di maggiore autorevolezza e fungeva da punto di riferimento organizzativo per tutti i restanti associati, elementi che consentono pacificamente di attribuirgli un ruolo verticistico all'interno del sodalizio, secondo i consolidati principi giurisprudenziali elaborati in materia. Rispetto alla ricostruzione fattuale contenuta in sentenza, non trova elementi di supporto la tesi difensiva secondo cui il fatto di intrattenere rapporti con i restanti associati non consentirebbe l'attribuzione del ruolo di organizzatore.

I giudici di merito, infatti, hanno motivatamente affermato che Orazio Tenente non si limitava ad avere contatti con gli associati, ma svolgeva una specifica e continuativa attività di organizzazione e supervisione. Parimenti irrilevante è che la figura di Orazio Tenente sia emersa solo in una fase avanzata delle indagini, posto che la dinamica investigativa non è di per sé elemento idoneo ad incidere sulla valutazione delle prove acquisite.

3. Passando all'esame del motivo comune, concernente la invocata derubricazione del reato nell'ipotesi della associazione "minore" prevista dall'art. 74, comma 6, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si rileva che la questione è stata compiutamente esaminata e risolta nella sentenza impugnata. Sostengono i ricorrenti che l'associazione aveva una composizione a base familiare e di ridotte dimensioni, non aveva alcuna pretesa di controllo del mercato sul territorio, le cessioni avevano ad oggetto esclusivamente marijuana ed anche il riferimento alla gestione di una "piazza di spaccio" doveva essere ridimensionato, posto che non vi erano quegli elementi di controllo territoriale che contraddistinguono i fenomeni normalmente ricondotti in tale ipotesi.

La tesi difensiva non può essere accolta, dovendosi in primo luogo evidenziare come la Corte di appello abbia dato atto dell'esistenza di una al:tività "frenetica e diuturna", realizzata anche mediante la predisposizione di veri e propri sistemi di controllo del territorio, atteso che i luoghi deputati alle cessioni erano presidiati da vedette, dotate di ricetrasmittenti. Tanto meno può valorizzarsi, in ottica favorevole ai correi, il dato quantitativo, essendo stati accertati rifornimenti di stupefacenti apprezzabili, nell'ordine di alcuni chilogrammi (si veda p.8 sentenza appello), essendosi sottolineato come l'importanza degli approvvigionamenti è elemento dimostrativo di capacità patrimoniale e di stabilità di rapporti con fornitori inseriti in ambienti criminali di non marginale rilievo.

Occorre ribadire, inoltre, che per consolidata giurisprudenza la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez.6, n. 1642 del 9/10/2019, dep.2020, Rv. 278098).

Nel caso di specie, tale requisito logico non risulta rispettato, tant'è che i reati fine - per i quali è intervenuta condanna - non sono stall tutti derubricati nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sicchè deve ritenersi ontologicamente inconfigurabile la cosiddetta associazione minore.

4. Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co