Cassation court dismisses appeal on sentencing increases for continued crimes, citing lack of legal basis for minimum penalty comparison.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's claim that sentencing increases for continued crimes were improperly calculated based on minimum statutory penalties. The defense argued that satellite crimes with lower minimums should receive reduced increases, but the court found no legal provision requiring such a calculation method. Consequently, the court ruled the complaint unfounded and dismissed the appeal without resolving the substantive sentencing issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; Art. 611 cod. proc. pen.: The court's determination of sentencing increases for continued crimes is not legally bound to reference the minimum statutory penalty of each constituent offense, and late additions of new grounds for appeal render the complaint inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De Fanis Luigi Corrado, nato a Fara San Martino il 7 luglio 1960 avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 27 gennaio 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19 luglio 2018 del Tribunale di Pescara, Luigi Corrado De Fanis è stato ritenuto responsabile di più fatti di concussione (capo A della rubrica), induzione indebita consumata e tentata (capi B, C), peculato (G, I, K), truffa aggravata (H) e falso ex artt. 476 e 479 cod. pen. (capo 3). Ritenuto più grave il fatto di cui al capo A), e considerati gli altri fatti uniti dalla continuazione, è stato condannato alla pena di anni sei e mesi dieci di reclusione. 2.Interposto appello, con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza appellata, ha dichiarato non doversi procedere in relazione ai capi H) e 3) per intervenuta prescrizione; ha riconosciute le circostanze attenuanti generiche e per l'effetto ha rideterminato la pena in anni quattro, mesi tre e giorni dieci di reclusione, muovendo da anni sei per il fatto di reato di cui al capo A), ridotti a anni quattro per le generiche e aumentata per i capi (B, C, G, I, K) in misura di 20 giorni per ciascun reato ai sensi dell'ari 81 cod. pen. cpv.
3. Propone ricorso la difesa dell'imputato e lamenta violazione di legge in relazione agli aumenti apportati per la continuazione limitatamente ai capi I) e K) rispetto ai quali l'aumento è stato determinato in misura corrispondente agli altri titoli di reato malgrado il relativo minimo edittale (4 anni) sarebbe meno elevato rispetto a quello previsto per i reati di cui ai residui capi B), C), G).
4. La difesa, con le memorie trasmesse via "pec" in data 28 settembre 2023, ha altresì denunziato il difetto di motivazione quanto alla misura dei singoli aumenti apportati per la continuazione, non singolarmente giustificato, nel loro rispettivo portato, dalla decisione gravata.
5. Le parti civili Regione Abruzzo, con l'avvocatura dello Stato, e Mascitti Andrea Rocco, con l'avvocato Cassetta, hanno trasmesso le rispettive memorie conclusionali, rimarcando l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del ricorso e sollecitando anche la rifusione delle spese per il grado, corna da nota spese allegata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.
2. Giova preliminarmente evidenziare che con l'impugnazione non sono stati contestati vizi attinenti alla tenuta della motivazione resa dalla Corte territoriale nel giustificare il trattamento sanzionatorio. Si è esclusivamente prospettata, piuttosto, una asserita violazione di legge nella quantificazione degli aumenti apportati con la motivazione. Solo con le memorie trasmesse sette giorni prima dell'udienza, la difesa ha contestato, in termini eccentrici rispetto, all'originario devoluto, l'assenza di una compiuta motivazione quanto alla misura dei singoli aumenti apportati ex art 81 cpv,cod. pen.
Doglianza, questa, evidentemente inammissibile perché al più prospettabile, entro i termini sanciti dall'art. 611 cod. proc. pen., nel caso non rispettati, con motivi aggiunti (che non avrebbero del resto meritato una sorte diversa perché travolti, per quanto si dirà da qui a poco, dalla inammissibilità del ricorso originario).3. Tanto premesso, emerge con immediata evidenza la manifesta infondatezza dell'unica censura prospettata con il ricorso. La difesa lamenta che gli aumenti apportati per la continuazione sarebbero stati determinati per ciascun reato satellite in misura identica e ciò malgrado i reati contestati ai capi I) e K) fossero meno gravi rispetto alle altre ipotesi contemplate nei residui capi B), C), G), in quanto caratterizzati da un minimo edittale inferiore.
Ora, in disparte l'intrinseca contraddittorietà della prospettazione - considerato che il capo G) si riferisce ad un peculato non diversamente dai capi I) e K), rispetto ai quali si concentra la censura, mentre i capi B) e C) ineriscono ad ipotesi di induzione indebita, l'ultima peraltro nella forma tentata, che alla data dei fatti prevedeva un minimo edittale più basso ( tre anni) rispetto al peculato- resta da evidenziare che nessuna previsione normativa impone al giudice di parametrare l'aumento per la continuazione facendo unicamente leva sul minimo edittale sancito per ciascun reato considerato.
Semmai, il relativo riferimento poteva costituire uno dei possibili spunti del più complesso percorso che porta alla determinazione del quantum da apportare in aumento per ciascun reato, ma nel caso, per quanto si è evidenziato, il ricorso, nel suo originario contenuto, non lamentava alcun difetto di motivazione.
4. Da qui la inammissibilità dell'impugnazione, cui conseguono le pronunce di cui all'art 616, comma 1, cod. proc. pen., determinate come da dispositivo. Nulla si liquida in favore delle parti civili. Tanto perché il ricorso non metteva in gioco il profilo della responsabilità, con le conseguenti ricadute in relazione ai profili risarcitori; riguardava unicamente profili attinenti al trattamento sanzionatorio, aspetto indifferente alle prospettive difensive delle parti civili, tanto da non giustificarne la concreta partecipazione alla fase di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese avanzate dalle pa