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Sentenza — n. 46371/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46371/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46371/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, in accoglimento del gravame interposto dal Pubblico Ministero, ha riformato la pronuncia assolutoria di primo grado, affermando la responsabilità di Sonny De Vera Melegrito in ordine al delitto di evasione (art. 385 cod. pen), condannandolo alla pena di un anno di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 415-bis cod. pen, art. 601 cod. proc. pen, art. 415-bis cod. proc. pen, art. 162 cod. proc. pen, art. 157 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46371/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente deduce inosservanza della legge processuale ai sensi degli artt.178 e 179 c.p.p.,eccependo la nullità della sentenza di secondo grado, per avere la encelleria dilla Corte di appello proceduto a notificare il decreto di citazione a giudizio di cui all'art. 601 cod. proc. pen. presso il domiciliatario difensore d'ufficio, il quale sin dalla notifica ex art. 415-bis cod. proc. pen. aveva rifiutato la domiciliazione, non avvedendosi, inoltre, che in occasione della notifica effettuata il 20 febbraio 2020 per l'udienza davanti alla Corte di Cassazione (che poi avrebbe annullato la prima sentenza della Corte di Appello) egli aveva dichiarato il proprio domicilio presso l'abitazione di uno zio.

Parole chiave

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domicilio all'estero notifica del cambiamento d'indirizzo ritiro della querela penale superamento del visto estradizione semplificata detentore del domicilio

Disposizioni normative citate

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art. 415-bis cod. pen
Renato Carpentieri, il quale aveva tempestivamente rifiutato la domiciliazione sin dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. pen.
art. 601 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce inosservanza della legge processuale ai sensi degli artt.178 e 179 c.p.p.,eccependo la nullità della sentenza di secondo grado, per avere la encelleria dilla Corte di appello proceduto a notificare il decreto di citazione a giudizio di cui all'art. 601 cod. proc. pen.
art. 415-bis cod. proc. pen
presso il domiciliatario difensore d'ufficio, il quale sin dalla notifica ex art. 415-bis cod. proc. pen.
art. 162 cod. proc. pen
solo in caso di positiva verifica della sussistenza di un rapporto professionale con l'imputato (per la radicale inidoneità ad assicurare la reale ed effettiva conoscenza del processo all'imputato della notifica presso il difensore rifiutante la domiciliazione ai sensi del comma 4-bis dell'art. 162 cod.
art. 157 cod. proc. pen
281198) e in difetto ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., senza che nella fattispecie si sia fatto ricorso a nessuna di tali modalità di notifica.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De Vera Melegrito Sonny, n. Quezon City (Filippine) 25/03/1971 avverso la sentenza n. 4066/22 della Corte di appello di Venezia del 25/11/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame; sentita per il ricorrente l'avv. Paola Menaldo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, in accoglimento del gravame interposto dal Pubblico Ministero, ha riformato la pronuncia assolutoria di primo grado, affermando la responsabilità di Sonny De Vera Melegrito in ordine al delitto di evasione (art. 385 cod. pen), condannandolo alla pena di un anno di reclusione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con un unico motivo di censura deduce l'omessa citazione per il giudizio di appello, per avere la Corte territoriale erroneamente disposto• la notifica del relativo decreto presso il difensore d'ufficio/ avv. Renato Carpentieri, il quale aveva tempestivamente rifiutato la domiciliazione sin dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. pen. poiché l'imputato stessi sconosciuto. Del resto, aggiunge la difesa, nell'ambito di una successiva fase del giudizio provocata dal ricorso per saltum avverso l'assoluzione proposto dal Procuratore Generale distrettuale, la Corte di cassazione aveva disposto e fatto eseguire la notifica dell'avviso per l'udienza a mani proprie, nell'occasione l'imputato dichiarando di essere domiciliato presso un parente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. Il ricorrente deduce inosservanza della legge processuale ai sensi degli artt.178 e 179 c.p.p.,eccependo la nullità della sentenza di secondo grado, per avere la encelleria dilla Corte di appello proceduto a notificare il decreto di citazione a giudizio di cui all'art. 601 cod. proc. pen. presso il domiciliatario difensore d'ufficio, il quale sin dalla notifica ex art. 415-bis cod. proc. pen. aveva rifiutato la domiciliazione, non avvedendosi, inoltre, che in occasione della notifica effettuata il 20 febbraio 2020 per l'udienza davanti alla Corte di Cassazione (che poi avrebbe annullato la prima sentenza della Corte di Appello) egli aveva dichiarato il proprio domicilio presso l'abitazione di uno zio.

La sintetica esposizione delle cadenze procedurali trova in effetti riscontro negli atti presenti nel fascicolo processuale. In via preliminare va rilevata l'inidoneità stessa dell'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio che abbia rifiutato la domiciliazione, dovendosi all'uopo procedere ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. solo in caso di positiva verifica della sussistenza di un rapporto professionale con l'imputato (per la radicale inidoneità ad assicurare la reale ed effettiva conoscenza del processo all'imputato della notifica presso il difensore rifiutante la domiciliazione ai sensi del comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen., introdotto della legge 23 giugno 2017, n. 103, v.

Sez. 5 n. 32586 del 14/06/2022, Stroe, Rv. 283566; conf. Sez. 1 n. 17096 del 09/03/2021, PM in proc. Austin, Rv. 281198) e in difetto ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., senza che nella fattispecie si sia fatto ricorso a nessuna di tali modalità di notifica. In secondo luogo, la dichiarazione di domicilio avvenuta prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio e in occasione delle notifiche disposte da questa Corte di cassazione il 20 febbraio ed il 1 agosto 2020 (entrambe presenti nel fascicolo della Corte di appello di Venezia), per quanto non espressa in forme sacramentali, doveva in ogni caso assumere valore dirimente, poiché eseguita a mani proprie dell'imputato.

La disposizione di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., che consente la notifica degli atti mediante consegna al difensore, trova infatti un temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia aliunde notizia precisa del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la sua residenza o la dimora, perché in tal caso la notifica deve essere disposta ed effettuata nel nuovo domicilio, in modo da assicurargli l'effettiva e non meramente presunta conoscenza dell'atto (Sez. 4, n. 41998 del 20/09/2016, Rv. 268040 ancorché in presenza di pronunce di segno contrastante).

Nel caso in esame l'aliunde era oltre tutto rappresentato dagli atti pertinenti ad una diversa fase dello stesso procedimento a disposizione della stessa autorità giudiziaria procedente, in tal modo potendosi attenuare la portata generale del principio sopra espresso.

3. Dalle predette considerazioni deriva la necessità di annullare la pronuncia impugnata con rinvio alla Corte territorialmente competente per nuovo giudizio. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad